Condominio

Revoca per «giusta causa» per l’amministratore senza formazione

di Anna Nicola

L'art. 71 bis disp. att. c.c., anche se non è menzionata dall'art. 72 disp. att. c.c., ha comunque valore imperativo ed in quanto tale, si qualifica come norma inderogabile, avendo portata di diritto pubblico, volta a tutelare l'interesse generale della collettività ed in particolare del condominio consumatore, ad essere gestito da soggetto con requisiti morali e professionali. Ciò è anche in considerazione della legge 4/2013, normativa che disciplina la regolamentazione delle professioni non ordinistiche, e quindi anche quella di amministratore di condominio.
Su questa base, i commentatori hanno osservato che la delibera di nomina di un amministratore di condominio, che non ha frequentato il corso annuale di aggiornamento professionale, è colpita da nullità con conseguente caducazione del rapporto di amministrazione. Da qui si ha come conseguenza l'inesigibilità del compenso pattuito nonchè l'inefficacia di tutti gli atti compiuti dallo stesso amministratore: questi assurge a falsus procurator per tutto il periodo tra la nomina e la declaratoria di nullità.
Se questa mancanza dovesse ricorrere nel corso del rapporto di mandato condominiale, l'amministratore sarebbe revocabile in qualunque momento da parte sia dell'assemblea sia dall'autorità giudiziaria su ricorso anche di un solo condomino, configurandosi come una «grave irregolarità»
E' noto che l'art. 1129 c.c. in tema di revoca dell'amministratore indica a titolo esemplificativo alcune casistiche in cui il medesimo si espone a giusta causa di revoca, ben potendo nella prassi esservi fattispecie diverse rispetto a quelle normativamente previste
Per bloccare la declaratoria di nullità della deliberazione di nomina, l'amministratore deve dimostrare di aver ottemperato a quanto previsto dalla norma e, in mancanza dell'attestato, deve fornire quanto meno la documentazione attestante l'iscrizione al corso obbligatorio o una autocertificazione.
La mancata frequentazione del corso di formazione periodica rende illegittima la nomina dell'amministratore di condominio, nel senso che l'amministratore non può assumere incarichi per l'anno successivo e che la sua nomina è nulla (Tribunale di Padova del 24 marzo 2017 n. 818 - si veda il Quotidiano del Sole 24 Ore - Condominio del 6 giugo 2017 ).
Sotto altro profilo, se la mera omissione della comunicazione relativa ai requisiti professionali, pure a prescindere dal loro effettivo possesso, è sufficiente a far rischiare la revoca giudiziale dell'amministratore, lo stesso risultato deriva dalla totale assenza di questi requisiti, soprattutto quando l'assenza di valide giustificazioni addotte dalla controparte renda il comportamento tenuto per ciò solo in contrasto con i doveri normativamente imposti all'amministratore condominiale (Tribunale di Roma, decreto del 9 gennaio 2017).
Infine, la mancata frequentazione di un corso di formazione periodica in materia di condominiale da parte dell'amministratore del corso di aggiornamento annuale non è causa di nullità della delibera che lo ha nominato, per violazione dell'articolo 71 bis, lettera g), delle disposizioni di attuazione al codice civile. Tanto è quanto appena affermato dal Tribunale di Verona, Sezione III Civile, Giudice Unico, dott. Massimo Vaccari, con Sentenza pubblicata in data 13 novembre 2018 (si veda il Quotidiano Condominio del Sole 24 Ore del 7 dicembre scorso ).

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