Condominio

Le veneziane non si contestano dopo 35 anni

di Valeria Sibilio

Il condominio non può contestare le veneziane poste sul terrazzo altrui perché non in linea con il caseggiato chiedendo di rimuoverle o di tenerle sempre aperte (le tende erano poi lì dal 1983). Le tende non rientrano inoltre tra gli oggetti ingombranti da non tenere in terrazzo: la sentenza respinge affronta anche il tema della ritinteggiatura della facciata inizialmente dipinta sempre dallo stesso condomino, per quanto riguardava la sua parte, con colori in contrasto rispetto al resto.
Per i giudici c'era carenza di interesse perché la facciata era stata ormai rifatta, con un lavoro non voluttuario ma di manutenzione
L'installazione di tende su un terrazzo condominiale, pur non rientrando nel novero degli oggetti ingombranti legittimamente preclusi dal regolamento del Condominio, può esporre il condòmino al rischio di contestazioni, anche per vie giudiziali, legate all'alterazione del decoro. Un esempio è illustrato dall'ordinanza della Cassazione n°32343 del 2018, legata ad una vicenda originata da tende veneziane collocate da due condòmini sul proprio terrazzo e dalla tinteggiatura, ad opera degli stessi, di una parte delle facciate dello stabile, in evidente difformità cromatica con quella delle parti residue, per la quale l'assemblea condominiale aveva, in seguito, deliberato un intervento straordinario di ripristino della tinteggiatura originale della facciata.
A fronte di ciò, un condòmino dello stesso stabile citava i suddetti còndomini ed il Condominio chiedendo, nei confronti dei primi, la condanna a rimuovere le tende ed a ripristinare le pareti esterne del fabbricato nello stato antecedente la parziale tinteggiatura da loro effettuata, e, nei confronti del secondo, l'annullamento della delibera condominiale o l'accertamento negativo del suo obbligo di contribuire alla relativa spesa.
Il tribunale di Chiavari rigettava tali domande, con sentenza confermata dalla Corte di Secondo Grado per la quale le tende, presenti sul terrazzo dal 1983, non rientravano nel novero degli oggetti ingombranti ed inoltre, essendo state le facciate ritinteggiate integralmente, la domanda di condanna dei condòmini al ripristino delle stesse risultava inammissibile per carenza di interesse. Il condòmino non si fermava ed impugnava per cassazione la sentenza della corte genovese, senza che gli intimati spiegassero attività difensiva. Nel primo motivo lamentava la mancata informativa ed il preventivo consenso di tutti i condòmini in ordine alle ragioni del rifacimento della tinteggiatura delle facciate dello stabile, ravvedendo un conflitto di interesse nella scelta dell'impresa a cui affidare i lavori condominiali ed un danno cagionato al Condominio dalla tinteggiatura parziale, oltre ad una inadeguata valutazione del materiale istruttorio e la violazione della regola secondo cui sarebbe invalida la delibera con la quale il condominio si determini a porre rimedio, a spese comuni, a un danno prodotto da singoli condòmini. Un motivo giudicato, dagli ermellini, inammissibile sia perché ripropone questioni già poste in sede di merito senza confrontarsi adeguatamente con le motivazioni della sentenza gravata, sia perché deduce in sede di legittimità questioni come quella del conflitto di interessi non trattate nella sentenza impugnata e che, postulando accertamenti di fatto, non possono essere devolute alla Corte di cassazione.
Nel secondo motivo, l'esclusione, nella sentenza, della natura di innovazioni voluttuarie delle opere deliberate dall'assemblea condominiale, avrebbe precluso al ricorrente il diritto al risarcimento nei confronti dei condòmini che avevano danneggiato il fabbricato condominiale. Motivo privo di specificità, perché non attinge I'argomentazione della sentenza gravata secondo cui la tinteggiatura non può considerarsi innovazione, oltre a non aver avanzato, in sede di merito, una qualsiasi domanda di risarcimento per equivalente.
Inammissibile, per finire, anche il terzo motivo che censurava la sentenza gravata per non aver considerato la disposizione del regolamento condominiale che fa divieto di applicare tende all'esterno del caseggiato, sia perché risulta del tutto scollegato rispetto alle norme di cui denuncia la violazione, sia per carenza di interesse, non avendo il ricorrente censurato la statuizione della sentenza gravata che la presenza di dette tende risultava provata fin dal 1983.
La Cassazione ha, perciò, dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al versamento dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis dell'articolo 13.

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