Condominio

L’amministratore non può «ripulire» i balconi

di Giulio Benedetti

L’amministratore non può rimuovere quanto depositato dai condòmini nei balconi. Lo dice la Cassazione (ordinanza 29905/2018), con buona pace di chi tiene all’estetica del condominio.

L’articolo 1120 del Codice civile consente ai condòmini di disporre le innovazioni, autorizzate dall’assemblea, per render l’edificio maggiormente rispondente alle mutate esigenze abitative. Il limite a tale attività riguarda quelle che possano pregiudicare la sicurezza dell’edificio, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano inservibili le parti comuni. Il tema delle modifiche che ledono il decoro dell’edificio costituisce l’argomento di un notevole contenzioso giudiziario soprattutto con riferimento all’attività di sorveglianza dell’amministratore.

La Cassazione ha rigettato il ricorso di una condòmina contro una sentenza del Tribunale (confermata in appello) che l’aveva condannata a rimuovere una chiusura in vetro e metallo realizzata sul balcone sulla pubblica via ema aveva respinto la domanda di risarcimento proposta, nei suoi confronti, dal condominio per violazione del decoro architettonico dell’edificio. La Corte di Appello, in particolare affermava l’infondatezza dell’argomento per cui il condominio avrebbe dovuto proporre la domanda di risarcimento nei confronti dei singoli condòmini che , a loro volta, avevano apposto diversi manufatti (caldaie, armadi, condizionatori) sul prospetto condominiale e sui balconi . Inoltre, per la condòmina,l’amministratore avrebbe dovuto intervenire per tutelare il decoro architettonico nei confronti di tutti i condòmini, e non di lei soltanto: la Corte d’appello ha spiegato che lei , in qualità di comproprietaria del bene comune, avrebbe dovuto citare in giudizio i singoli responsabili delle violazioni. Infatti l’amministratore non ha la legittimazione passiva a rispondere degli effetti pregiudizievoli derivati all’edificio e compiuti dai condòmini stessi ma solo per l’azione (non avviata dalla condòmina) volta all’accertamento dell’illiceità della sua inerzia.

L’ordinanza è importante perché disgiunge la responsabilità sulle parti private da quella sulle parti condominiali, sulle quali l’amministratore ha l’ obbligo di intervento e di sorveglianza.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©