Condominio

Convocazione dell’assemblea, le regole per calcolare i cinque giorni

di Selene Pascasi

Essendo l'avviso di convocazione un atto unilaterale recettizio, per dimostrare la decorrenza dei cinque giorni precedenti l'assemblea richiesti per la validità delle delibere, al condomino basterà allegare la data in cui gli è pervenuto.
Tuttavia, se l'invito gli sia stato spedito con lettera raccomandata e questa non risulti consegnata per sua assenza, si farà riferimento al giorno del rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, trattandosi di atto senz'altro idoneo a consentire il ritiro. Lo puntualizza il Tribunale di Parma con sentenza n. 506 dell'11 aprile 2018. Nel caso concreto, è il condominio a muoversi proponendo appello avverso la decisione del Giudice di pace di annullare la delibera resa nel corso della riunione cui uno dei condòmini non risultava convocato nei tempi previsti. Impugnazione infondata e respinta. Circa l'omesso tempestivo invito del proprietario a partecipare all'assemblea, premette il tribunale, andavano condivise le conclusioni rassegnate dal primo giudice perché logiche e ben motivate.
Spetta all'appellante, sottolinea, e dunque al condominio – unico soggetto in grado di provare l'avvenuta spedizione e l'effettiva consegna della comunicazione inoltrata con raccomandata con avviso di ricevimento – dimostrare il rispetto del termine di convocazione. Del resto, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale per il quale in materia condominiale, l'avviso di convocazione dell'assemblea è un atto unilaterale recettizio per cui «ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario» (Cassazione civile, sentenza 23396/2017).
In particolare, qualora l'invito sia stato spedito tramite lettera raccomandata «ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro» (Cassazione civile, sentenza 22685/2014). Si comprende, allora, come per la risoluzione della lite sottoposta all'esame del giudice parmense, non poteva avere alcun rilievo il tentativo della difesa del condominio appellante di trarre dalla spedizione della raccomandata l'attestazione dell'avvenuta consegna al destinatario che, altrimenti, sarebbe stato costretto a dimostrare di non aver incolpevolmente preso visione del documento.
Ed è proprio per evitare simili assunti che si sostiene come in caso di convocazione dell'assemblea, il condominio sarà chiamato a provare non soltanto l'avvenuta spedizione ma anche l'avvenuto ricevimento della comunicazione contenente la convocazione del condomino nel rispetto dei termini indicati dall'articolo 66 delle disposizioni attuative del Codice civile. Ebbene, nella vicenda, il carteggio prodotto dal condominio (ricevuta di spedizione del plico e stampa della schermata tratta dal sito della società incaricata dell'invio) non poteva dirsi materiale idoneo a ritenere provata, anche solo per presunzioni, la tempestiva consegna della raccomandata. Del tutto inconferente, quindi, il fatto che, come annotava il condominio, per le notificazioni sussiste una precisa scissione tra il momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e quello del perfezionamento per il destinatario. Inevitabile, quindi, per le osservazioni svolte, il rigetto dell'appello con conferma della prima sentenza.

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