Condominio

Regolamento condominiale da interpretare correlando le varie clausole

di Luana Tagliolini

L'interpretazione delle clausole contrattuali va effettuata tenendo conto di tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone. Il principio è stato applicato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 10478/2018) alla fattispecie riguardante l'interpretazione di una clausola del regolamento di un condominio la quale disponeva che “se un'unità rimanesse disabitata durante il periodo invernale per un periodo superiore a due mesi il condomino interessato potrà ottenere una riduzione del 50 % della quota a suo carico ……” (art. 5).
Tale articolo non era stato applicato ad un condomino la cui casa, a causa di un incendio, era stata dichiarata dal Comando dei VV. FF. inagibile sino al ripristino delle condizioni di sicurezza e lo stesso, quindi, impugnava la delibera di approvazione del bilancio di riscaldamento che non gli riconosceva tale riduzione.
L'impugnazione venne accolta in primo grado e confermata in secondo, mentre il ricorso del Condominio venne accolto in cassazione.
La Corte di legittimità, infatti, ha condiviso quanto sostenuto dal Condominio per il quale la disposizione regolamentare contenuta nell'articolo 5 andava coordinata con l'art. 13 del regolamento, secondo cui “nessun condomino può sottrarsi al pagamento della quota parte di spese che gli compete, nemmeno mediante abbandono o rinunzia delle proprietà comuni”.
Per il condominio la persistente mancata riattivazione dell'impianto di riscaldamento aveva mutato l'iniziale temporaneità dell'inagibilità in inagibilità permanente, tale da integrare “abbandono … delle cose comuni” ai sensi dell'art. 13 del regolamento e non temporanea inagibilità ai sensi dell'art. 5 del medesimo atto.
Precisa la Corte che <<in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, sicché le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro ….. dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato>>.
Dagli articoli 5 e 13 del regolamento, raccordati tra loro, si poteva evincere chiaramente che lo scopo delle previsioni era nel senso di tutelare il singolo condomino in caso di temporaneo non utilizzo dell'impianto e, al contempo, salvaguardare le ragioni del Condominio da una eventuale mancata contribuzione alle spese condominiali per una scelta prolungata, si potrebbe dire “strutturale”, della proprietà quale l'abbandono o la rinuncia alla proprietà comune di un impianto.
Per la Corte, infatti, l'interpretazione isolata dell'art. 5 del regolamento aveva indotto a qualificare erroneamente il caso di specie come provvisoria sospensione dell'utilizzo dell'impianto di riscaldamento che, però, nel tempo si era trasformata in un vero e proprio abbandono del servizio comune.

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