L'esperto rispondeCondominio

Pavimentazione del cortile, spese divise al 50 per cento

Silvio Rezzonico

La domanda

In un condominio è necessario rifare la pavimentazione del cortile condominiale. Dei nove condòmini, due hanno l'acceso separato. Il cortile, oltre che consentire l'accesso a due dei fabbricati, fa anche da copertura a un garage di proprietà esclusiva di alcuni condòmini. Fermo restando che la ripartizione va fatta applicando l'articolo 1125 del Codice civile, si chiede se è corretta la seguente ripartizione:- il 50% della spesa andrà addebitata ai soli condomini che utilizzano l'area in base alle rispettive quote millesimali di proprietà e quindi solo a sette condomini;- l'altro 50% ai soli condomini proprietari del garage in base alle rispettive quote millesimali di proprietà.

La ripartizione delle spese prospettata dal lettore è corretta. Il deterioramento del cortile è dovuto, oltre che agli agenti atmosferici, anche all’utilizzo da parte dei condòmini. Le spese di pavimentazione e impermeabilizzazione gravano, dunque, sia sui condòmini che fanno uso del cortile sia sui condòmini dei piani sottostanti. In passato, per la ripartizione delle spese di riparazione, si ricorreva alle disposizioni di cui all’articolo 1126 del Codice civile (1/3 a carico dei proprietari del cortile e 2/3 a carico dei proprietari delle autorimesse coperte) ovvero alla disposizione di cui all’articolo 1125 del Codice civile (50% e 50%). La più recente giurisprudenza si è attestata sull’applicazione dell’articolo 1125 del Codice civile e la sentenza della Cassazione 10858/2010 ha puntualizzato che, in materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'articolo 1126 del Codice civile, ma si deve, invece, procedere a un'applicazione analogica dell'articolo 1125 del Codice civile che accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura.

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