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Il presidente dell’assemblea può rifiutarsi di firmare il verbale?

di Raffaele Cusmai - Condominio 24

La domanda

È stata effettuata assemblea straordinaria per dei lavori straordinari. I presenti hanno nominato un condomino quale presidente e segretario un altro che è residente ma è anche il titolare dell' impresa che dovrà eseguire i lavori approvati. la maggioranza ha approvato il preventivo, contrari il presidente e un altro residente. Per sicurezza è stato fatto votare per la conferma del preventivo e 685 millesimi hanno approvato su un totale di 1000. Il presidente si rifiuta di firmare il verbale in quanto dichiara che esiste conflitto d'interessi. Il Presidente in un caso simile può rifiutare la firma sul libro verbali?

Va anzitutto premesso che non esiste alcuna disposizione normativa che imponga la sottoscrizione del verbale d'assemblea da parte del presidente del consesso (ferma ovviamente l'ipotesi di deliberazioni che incidano su diritti reali immobiliari dei condomini). Secondo una recente sentenza della Cassazione, infatti, “l'effetto della sottoscrizione del verbale ad opera del presidente e del segretario della riunione è unicamente quello di imprimervi il valore probatorio di scrittura privata con riguardo alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori (Cass. Sez. 6 – 2, 09/05/2017, n. 11375) e non inficia la validità della relativa deliberazione”. Si aggiunga, altresì, che secondo la giurisprudenza di merito (Trib. Bari 10 giugno 2011), alla redazione del verbale dell'assemblea di condominio si applica il generale principio della libertà delle forme. Conseguentemente nessuna rilevanza potranno assumere, al fine di configurare una causa di invalidità delle delibere adottate nel corso dell'assemblea, né la circostanza della mancata sottoscrizione del verbale d'assemblea da parte di tutti i condomini, né, tanto meno, la mancata sottoscrizione di tale documento da parte del presidente dell'assemblea. Ove quest'ultimo contesti il contenuto della deliberazione, potrà far valere le proprie ragioni mediante l'impugnazione del provvedimento deliberato, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.

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