L'esperto rispondeCondominio

Compenso all'amministratore anche dai dissenzienti

Matteo Rezzonico

La domanda

La nomina dell'amministratore di condominio in un immobile con sei proprietari obbliga al pagamento del compenso dell'amministratore anche i condòmini dissenzienti o si può considerare una spesa voluttuaria e gravosa (l'aggravio di spesa è circa il 50% delle spese ordinarie comuni complessive) dalla quale i condòmini dissenzienti possono essere esonerati?

La nomina dell’amministratore di condominio - anche se riferita a un edificio in cui non è obbligatoria, essendoci otto o meno di otto condòmini (articolo 1129, comma 1, del Codice civile) - è vincolante anche per i condòmini dissenzienti. L’articolo 1137, comma uno, del Codice civile, stabilisce infatti che le deliberazioni prese dall’assemblea, a norma degli articoli precedenti, sono obbligatorie per tutti i condòmini. La nomina dell’amministratore di condominio, peraltro, non costituisce un'innovazione, a norma dell’articolo 1120 del Codice civile, ma un atto di gestione del condominio. Ne consegue che tutti i condòmini devono ritenersi obbligati al pagamento del compenso dell’amministratore per millesimi di proprietà.

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