Compenso all'amministratore anche dai dissenzienti
La nomina dell’amministratore di condominio - anche se riferita a un edificio in cui non è obbligatoria, essendoci otto o meno di otto condòmini (articolo 1129, comma 1, del Codice civile) - è vincolante anche per i condòmini dissenzienti. L’articolo 1137, comma uno, del Codice civile, stabilisce infatti che le deliberazioni prese dall’assemblea, a norma degli articoli precedenti, sono obbligatorie per tutti i condòmini. La nomina dell’amministratore di condominio, peraltro, non costituisce un'innovazione, a norma dell’articolo 1120 del Codice civile, ma un atto di gestione del condominio. Ne consegue che tutti i condòmini devono ritenersi obbligati al pagamento del compenso dell’amministratore per millesimi di proprietà.