L'esperto rispondeCondominio

Saldo a favore di un condomino e decreto ingiuntivo

di Raffele Cusmai

La domanda

Il 19 Febbraio 2018 effettuavo un passaggio di consegne di un condominio. Al termine del passaggio l'amministratrice subentrante e un condomino sottoscrivevano il passaggio. Nel verbale di passaggio veniva evidenziato che vi è un mio credito pari ad € 1.979,99. Trascorsi 8 mesi dal passaggio l'amministratrice ad oggi non ha provveduto al saldo, posso fare il decreto ingiuntivo?

Da quanto ci viene narrato siamo in presenza di un atto di riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c., sottoscritto dalla neo amministratrice, subentrata nell'incarico di gestione condominiale. Ne consegue che è legittima la richiesta di un provvedimento giudiziario per il recupero della somma indicata. I presupposti per ottenere decreto ingiuntivo sono indicati dall'art. 633 c.p.c. in virtù del quale il credito deve risultare da atto scritto, dev'essere certo (e quindi non oggetto di contestazione), liquido (come tale determinato nel quantum o agevolmente determinabile con formula aritmetica), ed esigibile (non soggetto a condizione, oppure scaduto).Si consiglia di far precedere il deposito del ricorso da una lettera di diffida e messa in mora notificata, tramite l'amministratrice, al condominio debitore. Va altresì osservato che con riferimento alle anticipazioni prestate dall'amministratore uscente, è sempre preferibile che esse chiaramente riconducibili a un rendiconto approvato dall'assemblea nella fase del passaggio di consegne dal quale possa dedursi specificamente l'esistenza delle relative voci di spesa. Ciononostante, come anticipato, nel caso di specie vi è un atto ricognitivo del debito da parte dell'amministratrice subentrante; che si ritiene documento idoneo a suffragare la pretesa avanzata in via monitoria. L'atto di riconoscimento del debito – benché, a rigore, esso provenga dall'amministratrice e non dall'assemblea – esonera il creditore dalla prova, nell'eventuale processo di opposizione, del rapporto posto a fondamento del credito. Incomberà piuttosto sull'autore della dichiarazione ricognitiva del debito l'onere di provare la inesistenza o la invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale (Cassazione del 15.5.2018 n. 11766).

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