Condominio

Barriere, ascensore legittimo per solidarietà condominiale

di Valeria Sibilio

L’ampliamento di una scala padronale, per permettere l’esecuzione di un’opera indispensabile per l’effettiva abitabilità di un immobile, non può essere escluso per disposizioni condominiali che subordinino i lavori all’autorizzazione del condominio. Soprattutto in virtù del principio della «solidarietà condominiale», cui ci si deve attenere. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza 31462 del 2018.

La vicenda nasce da un ricorso in Tribunale di un gruppo di condòmini che chiedevano di dichiarare l’illegittimità di un ascensore realizzato dai convenuti ed il ripristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento dei danni. Al contrario, i condòmini che avevano installato l’ascensore chiedevano a loro volta i danni derivati dal ritardo nell’esecuzione dell’opera. Il Tribunale rigettava entrambe le domande.

In appello veniva chiarito che comunque era possibile, con pochi lavori (i cui oneri comunque si assumevano i condòmini interessati) si poteva garantire il passaggio di persone, biciclette e scooter e il corretto rapporto di aeroilluminazione.

Ma gli altri condòmini non si arrendevano e ricorrevano in Cassazione, sostenendo che si trattasse di un’«innovazione vietata». La Cassazione, però, oltre a dare ragione ai giudici di appello sugli aspetti tecnici, ha affermato con chiarezza che l’installazione di un ascensore, al fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un bene comune, deve considerarsi indispensabile ai fini dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento, e rientra nei poteri spettanti ai singoli condòmini ai sensi dell’articolo 1102 del Codice civile.

Non solo: in tema di eliminazione delle barriere architettoniche la legge 13/89 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici. Pertanto per bloccare l’ascensore non basta una disposizione del regolamento condominiale che subordini l’esecuzione dell’opera all’autorizzazione del condominio. Il principio di solidarietà condominiale implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali anche quello delle persone disabili, all’eliminazione delle barriere architettoniche, trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all’intervento innovativo, purché lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione.

Nel caso in cui non si debba procedere ad una ripartizione di spesa tra tutti i condòmini, essendo la spesa assunta interamente a proprio carico da un condòmino, trova applicazione la norma generale di cui all'art. 1102 cod. civ., che contempla anche le innovazioni, ed in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini di farne uguale uso secondo il loro diritto, e, pertanto, può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune. Una valutazione, questa, compiuta dal giudice di appello, che aveva escluso una limitazione dell'altrui proprietà incompatibile con la realizzazione dell'opera. Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. Viceversa, l'allegazione, come nel caso di specie, di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. Sono da escludersi, inoltre, tanto la “mancanza assoluta della motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, o il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, figure che circoscrivono l'ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità, mentre non risulta dedotto il vizio relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, non essendo queste ultime state indicate dalla parte ricorrente.

La Cassazione ha, perciò, rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio.

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