Condominio

Aiuole, piante , arbusti: il complicato regime dei giardini in condominio

di Anna Nicola

Il regime delle piante è diverso a seconda della tipologia di giardino.
Se si tratta di un giardino mattonato se l'assemblea ha deliberato di posizionare piante, che siano da piantumare o da lasciare nei vasi, non sorgono questioni: l'aiuola ha come sua determinata destinazione quella di abbellire il palazzo di cui costituisce pertinenza. La deliberazione di apporvi le piante deve essere reputata come un'utilizzazione consona e conforme alla destinazione d'uso di quel bene. Le aiuole con nuove piante di certo non modificano la conformazione o l'utilizzo del giardino
Se vengono interrate piante particolarmente ingombranti occorre tenere a mente il rispetto delle distanze da balconi e finestre degli appartamenti o comunque delle unità immobiliari di proprietà del singolo condomino, osservando quanto statuito dall'art. 892 c.c.
Se invece la decisione venisse presa dal singolo condomino, essa è lecita e valida se assunta nel rispetto del pari diritto degli altri condòmini ex art. 1102 c.c.
Naturalmente se il giardino è di proprietà singola, solo il titolare ha il diritto di piantumare.
Ci si può chiedere se la piantumazione di alberi e piante possa ledere il decoro dello stabile. Il più delle volte è vero l'esatto opposto, cioè che partecipa a arricchire il decoro dell'edificio.
Nel caso di giardino condominiale mattonato, si rammenta che per decoro architettonico <<deve intendersi l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità>> (Cass. 16 gennaio 2007, n. 851).
Le piante sono un elemento accessorio qualificabili tra i beni in grado d'incidere sull'estetica complessiva del condominio. E' difficile che la funzione decorativa delle piante sia compatibile con l'alterazione del decoro, ossia con un intervento in grado di peggiorare l'estetica dello stabile.
La loro presenza, nel caso di apposizione di vasi in un giardino mattonato, può essere reputata d'intralcio rispetto ad altre funzioni cui il giardino o con la stessa sicurezza dei condòmini, ad esempio se il giardino costituisce anche area di passaggio e accesso allo stabile.
Anche la tipologia di pianta può essere più o meno adatta: ad esempio le piante con foglie acuminate rigide, possono creare pericoli per gli occhi delle persone, specie se collocate in punti di passaggio. Si può inoltre ipotizzare che piante in vaso possono recare disturbo alle modalità d'utilizzazione del bene comune previste dal regolamento condominiale o comunque in atto.
In conclusione, l'apposizione di piante in vaso – lungi dal recare alterazione del decoro, sia essa decisa dall'assemblea o operata dal singolo condomino – deve essere eseguita in modo tale da consentire gli eventuali usi già in atto di quella parte comune, il più delle volte il giardino del condominio. Nel caso di iniziativa del singolo, non deve essere lesiva del pari diritto d'uso del bene comune da parte degli altri condòmini.
L'apposizione di piante in vaso in un giardino condominiale è in astratto lecita, mentre la collocazione materiale dev'essere decisa caso per caso con riferimento ai casi concreti.

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