Condominio

Assunzioni a termine per il portierato

di Donato Apollonio - A cura di Assoedilizia

Il cosiddetto “Decreto dignità” (Dl 87/2018 convertito con legge 96/2018) ha apportato novità alla disciplina dei contratti a termine cui spesso il condominio deve ricorrere per la temporanea sostituzione del portiere o del custode assunto a tempo indeterminato. Per esempio per ferie , aspettativa o malattia.

In particolare, dal 1° novembre scorso sono entrate definitivamente in vigore le modifiche alla normativa previgente (Dlgs 81/2015) e – pertanto - a decorrere da tale data la stipula di un contratto senza una specifica causale può avvenire solo per una durata non superiore a 12 mesi, mentre la durata massima del contratto a tempo determinato si riduce a 24 mesi rispetto ai 36 mesi previsti dalla precedente disciplina.

Ora, quindi, se il contratto ha una durata sino a 12 mesi non è necessario indicare il motivo della sostituzione, che risulta invece d’obbligo, se si vuole evitare la trasformazione del rapporto da tempo determinato a indeterminato, in caso di durata superiore. Considerato che nel condominio le sostituzioni temporanee dei dipendenti non sono normalmente di lunga durata, occorre prestare attenzione alla disciplina delle proroghe e dei rinnovi che può risultare piuttosto insidiosa. In sintesi, con il consenso del lavoratore:

- il contratto può essere rinnovato solo ove sussistano esigenze sostitutive;

- il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza di esigenze sostitutive;

- il termine del contratto può essere prorogato solo quando la durata del contratto sia inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di quattro volte nell’arco di 24 mesi. Attenzione: se il lavoratore è riassunto con contratto a termine entro 10 giorni dalla scadenza di un contratto di durata sino a 6 mesi (o 20 giorni se di durata superiore) il secondo si trasforma a tempo indeterminato.

Salva diversa previsione dei contratti collettivi, la durata dei rapporti a termine non può superare i 24 mesi; un ulteriore contratto della durata massima di 12 mesi può essere stipulato presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Importante: concorrono al raggiungimento dei limiti massimi anche i rapporti di lavoro in somministrazione

Inoltre, anche se il Ccnl Confedilizia-Cgil-Cisl-Uil prevede una possibilità di proroga, sino a 3 anni, del contratto iniziale, si consiglia di attenersi alla disciplina legale sino a quando la contrattazione collettiva non sarà aggiornato (attualmente fa infatti riferimento al Dlgs 368/2001, da tempo non più in vigore).

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