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Il compenso dell’amministratore della comunione ereditaria

di Raffele Cusmai - Condominio24

La domanda

Alcuni coeredi conferiscono mandato ad un amministratore per la gestione di una comunione ereditaria. Nella delibera di nomina all'unanimità non indicano un compenso. Dopo 9 anni, l'amministratore rassegna le dimissioni e non ha alcun riferimento o parametro per calcolare il proprio compenso. In questi casi quali parametri indica la legge o la giurisprudenza per la determinazione del compenso di un amministratore di una comunione ereditaria ?

Occorre muovere dalla premessa che la comunione ereditaria è assimilabile alla comunione ex art. 1110 c.c., con la conseguenza che – anche alla lue della giurisprudenza di legittimità, Cass. SS.UU. n. 9148/08– l'amministratore della comunione raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza: con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato. L'art. 1709 stabilisce una presunzione di onerosità del mandato. Secondo quanto ivi disposto, la misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi. In mancanza è determinata dal giudice. Come noto, non esiste un tariffario per gli amministratori della condominio (tanto meno ve n'è uno per gli amministratori di forme diverse di comunione, come quella ereditaria). Conseguentemente la determinazione del compenso è rimessa alla libera determinazione delle parti in regime di concorrenza. Avendo riferimento all'art. 2225 – che, nell'ambito della disciplina del lavoro autonomo, individua i parametri del corrispettivo – ove questo non sia determinato dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice “in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo”. Si aggiunga che anche nel contesto della disciplina del mandato, l'art. 1720 conferma che oltre al rimborso delle anticipazioni (interessi legali compresi dal giorno in cui sono state fatte) il mandante è tenuto al pagamento del compenso spettante all'amministratore mandatario, il quale deve pure essere tenuto indenne dei danni subiti a causa dell'incarico. Sarà, dunque, l'amministratore mandatario a presentare la fattura nei confronti degli eredi mandanti, previa unilaterale determinazione del proprio corrispettivo, avendo cura mantenerne il valore nei limiti individuabili alla luce dei parametri di riferimento indicati.

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