Condominio

La soglia di tolleranza è variabile

di Silvio Rezzonico

Le liti in condominio sui rumori molesti sono tra le più frequenti in condominio, ma anche tra le più difficili da dirimere, perché il Codice civile non stabilisce quale sia la soglia massima di rumore consentita. L’art. 844 dispone però che «il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi». Negli anni è toccato quindi ai giudici esprimersi sulla “normale tollerabilità” e stabilirne il limite. Il risultato, ricavato da più sentenze di tribunali e Cassazione, è che un rumore è considerato molesto se supera i 3 decibel rispetto al rumore di fondo, ossia quello dell’ambiente circostante. Questo significa che i rumori provenienti da una casa in una strada trafficata avrà una soglia di tolleranza più alta rispetto all’alloggio sito in una via poco frequentata. Il condomino che lamenta il disturbo deve per prima cosa rivolgersi all’amministratore e chiedere di convocare un’assemblea straordinaria inserendo la questione all’ordine del giorno. Qualora la situazione persista, il condomino può rivolgersi al Giudice di Pace, che dispone una Consulenza tecnica d’ufficio per misurare i decibel “contestati”. Se eccedono la soglia, il danneggiato può chiedere un risarcimento danni. Inoltre, in presenza di un regolamento condominiale che vieti i rumori (solitamente in determinate fasce orarie), possono essere comminate sanzioni fino a 200 euro (quadruplicate in caso di recidiva).

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