Condominio

Rumore in casa dall’autostrada, risarcimento ai danneggiati

di Francesco Machina Grifeo


Autostrade per l'Italia deve risarcire (in questo caso in forma specifica) per le immissioni sonore dovute al traffico veicolare oltre la soglia tollerabile. La qualità della vita infatti deve prevalere sulle esigenze della produzione. La Corte di cassazione, sentenza n. 28893/2018 , ha così confermato la condanna della concessionaria a costruire una barriera antirumore di 400 metri, per una altezza di sei metri, in prossimità del tratto autostradale denominato “dei Trafori”. La questione era stata sollevata dai proprietari di un fabbricato urbano, adibito ad abitazione principale, in località Castelletto Ticinese (NO). Respinte invece le domande relative ai danni alla salute ed esistenziali ritenuti non provati. Nel rigettare il ricorso della concessionaria, la Suprema corte per prima cosa ha respinto l'eccezione di giurisdizione, affermando che il giudizio sulle «immissioni acustiche da autostrade» appartiene alla giurisdizione ordinaria e non a quella amministrativa.
Per i giudici di legittimità poi «correttamente» la Corte di merito ha rilevato che «risulta palese l'elemento soggettivo che sostiene l'illecitoex art. 2043 c.c., costituito dalla colpa per negligenza nella costruzione e manutenzione del manufatto, aggravata nel momento in cui Autostrade per l'Italia, pure edotta della situazione potenzialmente lesiva, non ha adottato alcuna misura di contenimento del rumore, nemmeno in ottemperanza dei reiterati provvedimenti giudiziali esecutivi», e ciò, conclude sul punto la Cassazione, «nonostante la posizione di custode della stessa società, in quanto tale obiettivamente munita di poteri gestori».
Infine, con riferimento alla speciale disciplina normativa relativa all'inquinamento acustico da traffico veicolare invocata da Autostrade, la Cassazione promuove, anche sotto questo aspetto, il giudizio di merito. Secondo Piazza Cavour, infatti, «correttamente» il Tribunale di Borgomanero ha ritenuto che «l'inquadramento normativo fosse giuridicamente ineccepibile, in quanto il Dpr n. 142/2004 non è suscettibile di elidere la valenza precettiva dell'art. 2043 c.c. e della tutela del diritto di proprietà prevista dall'art. 844 c.c.». D'altronde, prosegue la decisione, in tema di immissioni acustiche, «la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del Dl n. 208 del 2008 (convertito con modificazioni in legge n. 13 del 2009), al quale [anche] non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione».

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