Condominio

Fai le pulizie stabilmente? Sei un dipendente del condominio

di Paolo Accoti

Le stabili, continue e regolari pulizie nel condominio sono indici di un rapporto di lavoro subordinato. Qualsiasi attività lavorativa può essere svolta tanto in forma autonoma quanto subordinata, tuttavia, non sempre risulta facilmente distinguibile il discrimine tra le due fattispecie.
La giurisprudenza, nel corso degli anni, ha fornito degli indici dai quali rilevare l'esistenza di una attività lavorativa espletata sotto il vincolo della subordinazione che, in quanto tale, impone una serie di incombenze, prima tra tutte la regolare assunzione del lavoratore e, conseguentemente, il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
Elemento sintomatico della subordinazione è stato ritenuto in primo luogo l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro e, pertanto, l'esistenza di un potere gerarchico, organizzativo e disciplinare.
Ulteriori indici rilevatori sono stati individuati nelle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, nelle dimensioni dell'impresa datoriale, nell'assenza del rischio di impresa in capo al lavoratore, nella natura della prestazione e nella continuità della stessa, nella forma della retribuzione nonché nella osservanza di un predeterminato orario di lavoro.
Fermo restando che, l'assoggettamento al potere gerarchico, direttivo e disciplinare del lavoratore, non deve necessariamente risultare assiduo, siccome estrinsecantesi nel constante controllo datoriale, ben potendo lo stesso, anche in virtù delle mansioni effettivamente assegnate, risultare più o meno attenuato.
Per inciso, l'accertamento in merito all'esistenza del vincolo di subordinazione risulta indagine devoluta esclusivamente al Giudice di merito, pertanto, non censurabile in sede di legittimità, salvo il caso della violazione di legge ovvero della mancanza o assoluta carenza di motivazione.
Sulla scorta di tali principi, appurato altresì che l'addetta alle pulizie nel condominio, con particolare riguardo a quella delle parti comuni, nell'effettuare tali mansioni risultava impegnata all'interno dello stabile condominiale dal lunedì al sabato, in media dalle 8,00 del mattino fino alle 20,00 di sera, anche in stato di evidente gravidanza, utilizzando l'attrezzatura custodita all'interno del fabbricato e attenendosi alle direttive di lavoro impartite dall'amministratore del condominio, il Tribunale di Velletri – Sez. Lavoro, con la sentenza pubblicata in data 16 ottobre 2018, ha accertato l'intervenuto rapporto di lavoro subordinato tra il condominio e l'addetta alle pulizie, con inquadramento della stessa nel II livello del CCNL Pulizie, e la conseguente condanna del condominio alla corresponsione delle relative retribuzioni, per come rinvenienti dalle tabelle retributive allegate al menzionato contratto collettivo di lavoro.
Con ricorso ex art. 414 Cpc, l'istante afferma di aver prestato attività lavorativa subordinata in favore del condominio convenuto, senza, tuttavia, essere stata assunta.
Riferisce di avere svolto mansioni di addetta alle pulizie, nonché incaricata alla apertura e chiusura del condominio, sottoposta al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, espletando i proprio compiti in un arco di tempo e di ore predeterminato dall'amministratore dello stabile.
Di non avere ricevuto, tra le altre cose, una retribuzione adeguata al CCNL di settore, ma neppure la 13ma e 14ma mensilità, né il trattamento di fine rapporto.
Nel costituirsi in giudizio il condominio eccepisce come l'addetta alle pulizie avrebbe lavorato quale dipendente di una società a cui era stato appaltato il servizio di pulizia, pertanto, concludeva per il rigetto della domanda.
Esaurita l'istruttoria, con l'escussione di testimoni addotti da entrambe le parti in causa, concessi i termini per il deposito di note conclusionali, all'esito della discussione il Tribunale di Velletri dava lettura della sentenza, con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 429 Cpc.
La Corte di merito, quindi, accoglieva parzialmente la domanda e, accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, condannava il condominio al pagamento della somma di euro 7.964,32, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, con condanna dello stesso, previa parziale compensazione delle spese di lite, al pagamento della somma di euro 1.800,00 per diritti e onorari di avvocato.
Nel ripercorre i precedenti della Suprema Corte, il Tribunale evidenzia come <<la nozione di subordinazione, come enucleata dagli interpreti a seguito di un travagliato iter interpretativo, è ricostruibile ex post soltanto alla luce di alcuni elementi sintomatici, tra cui, soprattutto, assume natura caratterizzante l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, che si traduce nella presenza di un potere gerarchico, organizzativo e disciplinare, da cui evincerne l'etero-determinazione, peraltro non da valutare in astratto, ma da apprezzare in concreto, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale (cfr., da ultimo, Cass., n. 11207 del 14 maggio 2009); a ciò fanno, poi, da corollario altri indici presuntivi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, che possono avere una portata sussidiaria ai fini della prova della subordinazione e possono essere decisivi solo se valutati globalmente e non singolarmente (cfr., per tutte, Cass. 20 luglio 2003, n. 9900, Cass. e Cass. 19 maggio 2000, n. 6570).>>.
Ciò posto, passa in rassegna le deposizioni testimoniali in virtù delle quali è risultato come <<… la ricorrente ha lavorato per il Condominio nel periodo … si occupava delle pulizie delle parti condominiali …. la vedevo chiudere il condominio …. la vedevo sul posto alle 8,00 del mattino e alle 20,00 di sera dal lunedì al sabato almeno i sabati in cui lavoravo. So che gli attrezzi da lavoro che utilizzava erano riposti in un locale sito al primo piano. Ricordo che nei primi anni ho visto F.M. amministratore del condominio dare direttive di lavoro alla ricorrente … L'ho vista lavorare anche in stato di evidente gravidanza.>>.
Ecco che allora, stante il tenore di dette testimonianze, Il Tribunale di Velletri afferma che possa dirsi accertata l'esistenza di un rapporto lavorativo subordinato, con tutte le conseguenze del caso, prima tra tutti l'applicabilità del CCNL Pulizie, avente efficacia erga omnes, con la corresponsione della retribuzione nella misura nello stesso indicata per i dipendenti di II livello.

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