Condominio

Va provata la responsabilità del furto favorito dal ponteggio

di Rosario Dolce

Furto in casa mentre è installato il ponteggio per lavori sulla facciata o sul tetto? Il condominio o l’impresa possono essere chiamati in causa. Ma con diversi tipi di responsabilità soggettiva e/o oggettiva.

Innanzitutto, potrebbe essere configurabile la responsabilità dell’imprenditore. All’appaltatore può essere, in particolare, contestata l’omessa adozione delle cautele necessarie per impedire l’uso anomalo dei ponteggi se, trascurando le più elementari norme di diligenza e perizia abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri, ponendo così in essere le condizioni del verificarsi del danno.

In secondo luogo, potrebbe essere configurabile una responsabilità in capo al condominio, quale committente delle opere, in base all’articolo 2051 del Codice civile: «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».

Poi, a carico del condominio, c’è anche la possibilità che si configuri un colpa di altro tipo (detta “in eligendo” o “in vigilando”) : per esempio se l’assemblea ha scelto un appaltatore manifestamente inadeguato per l’esecuzione dell’opera, oppure quando l’impresa è stata una semplice esecutrice degli ordini del committente; oppure, ancora, se l’amministratore abbia omesso di sorvegliare l’operato dell’impresa appaltatrice.

Le teorie più recenti, inoltre, riconducono tale titolo di responsabilità all’articolo 2049 del Codice civile: chi ha il beneficio dell’opera dei sottoposti ne sopporta anche i rischi.

Va da sé che tutti i profili di responsabilità sopra indicati andranno accertati in sede processuale: ricorrendo all’esatto bilanciamento, tra le parti processuali, dell’onere della prova di cui all’articolo 2697 del Codice civile.

Sulla base di presupposti la Corte di cassazione, con provvedimento 26691 del 22 ottobre 2018, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Napoli 1563/2017, la quale rigettava la domanda risarcitoria proposta dal condòmino (anche) nei confornti del condominio-committente, confondendo i differenti titoli di responsabilità a questi imputabili, tra responsabilità per cose in custodia e quella, invece, discendente da colpa nella scelta dell’impresa.

In particolare, la Cassazione ha chiarito che ogni forma di responsabilità (colpa per mancata custodia, colpa “in vigilando” ed eventuale caso fortuito fatto valere dal condominio per escludere la sua responsabilità) va sempre ben distinto e spiegato con chiarezza, pena, appunto, la nullità delle sentenza di merito.

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