Condominio

Modificabile il muro perimetrale purché l’intervento sia limitato

di Valeria Sibilio

Un singolo condòmino può apportare modifiche a muri perimetrali, se ciò può rappresentare un beneficio per la collettività condominiale. Questo anche se il condominio non abbia dato o abbia negato il proprio consenso ad ottenere la concessione edilizia per l'opera. È quanto chiarito dalla sentenza del TarPuglia n. 1445 del 2018. All'origine del caso, l'assegnazione, in seguito a decesso del proprietario, di una casa ad uso abitazione, composta da cinque vani a piano terra e un pozzo luce, e di un vano rimessa a piano terra con sovrastanti lastrici solari rispettivamente alla moglie del deceduto e ad un secondo attore.
Negli anni 1988-1989, l'attrice aveva realizzato, all'interno del pozzo, un solaio intermedio con funzione di stenditoio e relativa scala di accesso. Con concessione edilizia, l'attore, sopraelevando il vano rimessa, aveva edificato una ulteriore porzione immobiliare da destinare a civile abitazione, acquistata successivamente dal figlio, ricorrente nella causa in esame. La figlia dell'attrice, subentrata alla madre nella titolarità esclusiva dell'abitazione, presentava, nel maggio del 2016, allo Sportello Unico per l'Edilizia comunale, una richiesta di permesso di costruzione in sanatoria, al fine di regolarizzare il solaio intermedio realizzato anni prima dalla madre, in risposta alla quale l'Ufficio Tecnico chiedeva, ad integrazione della documentazione presentata, un atto di assenso da parte di tutti gli altri proprietari aventi diritto, in ragione dell'asserita comproprietà della chiostrina/pozzo luce e dei relativi muri perimetrali.
L'Amministrazione Comunale rilasciava il permesso a condizione che venisse inibito all'uso di stenditoio il lastrico solare del vano, la cui accessibilità restava consentita solo per la manutenzione. L'attore, ricorrendo contro questo atto, contestava la legittimità del provvedimento impugnato, asserendo che l'Amministrazione avrebbe proceduto senza acquisire Patto di assenso dei comproprietari della chiostrina o pozzo luce e si sarebbe basata su due precedenti giurisprudenziali del tutto inconferenti alla fattispecie in esame. Il ricorrente deduceva, inoltre, che la titolarità esclusiva del pozzo luce in capo all'attrice sarebbe stata ricondicibile ad una opinione del responsabile dell'Ufficio Urbanistica comunale e che, risultando i muri perimetrali e la chiostrina o pozzo luce in comproprietà, non era possibile apportare qualsiasi tipo di variazione senza l'assenso di tutti i comproprietari aventi diritto. Affermazione, questa, contestata dal Comune e dall'attrice, i quali si costituivano in giudizio evidenziando, in via preliminare, l'inammissibilità del giudizio per carenza di interesse, e, nel merito, l'infondatezza della domanda, ritenendo decisiva la circostanza che la resistente era proprietaria esclusiva dell'abitazione in esame.
Nel il primo motivo di ricorso, l'esponente, lamentando un eccesso di potere a monte della motivazione, riportava il testo della comunicazione con la quale l'amministrazione comunale chiedeva all'attrice una integrazione di documentazione con la quale si evidenziava l'opportunità di acquisire un “Patto di assenso” alla realizzazione dell'opera da parte dei comproprietari, asserendo che i due precedenti giurisprudenziali, citati nel permesso di costruire, sarebbero stati inconferenti alla fattispecie presa in esame.
Nel secondo motivo, deduceva il travisamento dei fatti e la violazione degli articoli 33 e 34 del Regolamento edilizio del Comune, riportando il testo del parere favorevole espresso in data 22 novembre 2016 dall'Ufficio Tecnico. Il Comune e l'attrice controinteressata eccepivano preliminarmente l'inammissibilità delle doglianze per come formulate, non avendo il ricorrente chiarito le circostanze dalle quale si potesse desumere la sussistenza dei vizi lamentati, rilevando che i due precedenti giurisprudenziali erano pertinenti alla fattispecie in esame.
Per il Tar Puglia i motivi di ricorso sono risultati infondati, in quanto, pur volendo ritenere gli oggetti in causa in comproprietà, un condòmino può apportare al muro perimetrale, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modificazioni che consentano di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condòmini, ivi compreso l'inserimento nel muro di elementi ad esso estranei e posti al servizio esclusivo della sua porzione, purché non impedisca agli altri condòmini l'uso del muro comune e non ne alteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità. Il singolo condòmino ha titolo, anche se il condominio non abbia dato o abbia negato il proprio consenso ad ottenere la concessione edilizia per un'opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale comune che si attenga ai limiti suddetti. L'opera, oggetto di causa, come rilevato anche dall'Ufficio Tecnico del Comune, non comportava un aumento di superficie o di cubatura, non impediva l'uso del muro comune e non alterava la normale destinazione. In particolare, risultava collocata in una posizione sottoposta rispetto alle aperture dell'abitazione del ricorrente. Pertanto, il solaio non era idoneo a modificare il rapporto aeroilluminante degli ambienti dell'abitazione al primo piano.
Il Tar ha, perciò, rigettato il ricorso compensando le spese.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©