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La quota di «subentro» per avere il diritto di usare l’ascensore

di RaffaeleCusmai - Condominio24

La domanda

Vorrei conoscere l'esatto procedimento per calcolare la quota di subentro per l'utilizzo dell'ascensore. L'amministratore del condominio, a seguito di mia richiesta (neo acquirente di appartamento attualmente sprovvisto di utilizzo), ha applicato al costo complessivo dell'epoca (anno 2003) l'indice di rivalutazione Istat ad oggi (2018) suddividendo tale valore per i millesimi di tutti gli attuali utilizzatori + i miei millesimi e moltiplicando il risultato per il n. dei miei millesimi. Non è stato applicato alcun coefficiente di riduzione per tener conto dell'usura subita del bene in 15 anni, come se il bene fosse nuovo di zecca. Qual'è il metodo corretto da utilizzare e vi sono dei riferimenti giurisprudenziali sul tema?


L'art. 1121, ultimo comma, del Codice civile riconosce il diritto di ciascun condomino, erede o avente causa, di partecipare ai vantaggi di un'innovazione al contributo per le spese della quale erano stati inizialmente esonerati, di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera. Ciò premesso, per quanto riguarda gli ascensori può osservarsi, in termini generali, che l'art. 1124, stabilisce che essi sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. L'ultimo comma della disposizione prevede inoltre che al fine del concorso nella metà della spesa che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piano le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
Nel caso che ci occupa occorre verificare, tuttavia, l'applicazione del coefficiente di riduzione connesso all'usura del bene. Può essere utile, al riguardo, esaminare la posizione della Cassazione, la quale con la sentenza n. 8746 del 18-08-1993, nel riconoscere il diritto potestativo dei condomini dissenzienti (e dei loro aventi causa) di partecipare successivamente ai vantaggi delle innovazioni stesse, ha statuito che essi devono contribuire “pro quota” nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera, ma che tali spese devono essere però “ragguagliate al valore attuale della moneta, onde evitare arricchimenti in danno dei condomini che hanno assunto l'iniziativa dell'opera.
Non può dunque revocarsi in dubbio che i condomini i quali vogliono successivamente giovarsi della innovazione, divenendo partecipi della comproprietà dell'opera e acquistando una posizione inizialmente non voluta, sono tenuti a pagare le spese impiegate per l'esecuzione dell'opera, aggiornate al valore attuale. In sostanza, per evitare arricchimenti a danno o a vantaggio dei condomini che per primi l'hanno voluta devono pagare pro quota quello che sarebbe stato il costo d'allora con moneta presente.

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