Condominio

L’impianto idrico comune si ferma alle diramazioni che conducono al singolo appartamento

di Valeria Sibilio

La presunzione di condominio dell'impianto idrico, di un immobile condominiale, non può estendersi a quella parte dell'impianto stesso ricompresa nell'ambito dell'appartamento dei singoli condòmini, né alle diramazioni che servono a portare acqua negli appartamenti degli altri condòmini.
È quanto ha chiarito la Cassazione con la sentenza 27248 del 2018 nel quale ha esaminato il ricorso di un condominio contro la sentenza della Corte d'appello che, in sua contumacia, lo aveva condannato quale responsabile di un evento dannoso che aveva colpito i comproprietari di un appartamento condominiale. Questi ultimi avevano proposto domanda di risarcimento del danno contro la proprietaria dell'appartamento sovrastante, la quale si era difesa affermando che la responsabilità era del Condominio stesso, costituitosi a mezzo dell'amministratore, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale. La domanda degli attori era stata accolta dal Tribunale, che rigettava quella domanda riconvenzionale del Condominio. L'attrice resistiteva con controricorso, eccependo il difetto di mandato all'amministratore del Condominio di proporre ricorso per cassazione.
Gli ermellini rilevavano che quest'ultimo aveva proposto ricorso senza produrre la deliberazione di autorizzazione, assegnandogli, perciò, un termine per il deposito. La controricorrente eccepiva che tale autorizzazione assembleare a instaurare il giudizio era stata depositata in copia, la cui conformità all'originale era stata dichiarata dall'amministratore, eccezione respinta dalla Suprema Corte in quanto trattasi di contestazione generica.
Il ricorso, basato su due motivi, denunciava, nel primo, l'erronea interpretazione della Corte d'appello nell'aver applicato una norma inesistente, avendo ritenuto, con riferimento al condotto delle acque, che il criterio distintivo tra parte di proprietà esclusiva e parte di proprietà condominiale sia non quello dell'ubicazione, ma quello della destinazione, e nel secondo, la riproposizione delle medesime doglianze sotto il profilo della congruità della motivazione. La Corte d'appello, pur avendo accertato che il punto di rottura dell'impianto si trovava all'interno dell'appartamento dell'attrice, ha ritenuto che, in mancanza di elementi tecnici diversi, tale punto fosse da considerarsi situato sulla parte di impianto di proprietà condominiale.
Motivi apparsi, per la Cassazione, fondati. Dall'accertamento dei fatti operato dal giudice di merito, risultava che le infiltrazioni nell'appartamento dei coniugi erano state causate dalla rottura della chiave di stacco dell'acqua sita nella cucina dell'appartamento dell'attrice. Sulla base di queste premesse, la conclusione del giudice di responsabilità del condominio per i danni subiti dai due attori non è corretta. La presunzione di comunione delle parti comuni, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini, non sempre implica che, nell'ambito della porzione di fabbricato esclusiva del singolo condòmino, non ricada alcuna parte comune in quanto “il criterio distintivo tra parti comuni e parti esclusive del condominio è dato solo dalla loro destinazione, così che il condotto di acque è di proprietà esclusiva, indipendentemente dalla sua ubicazione, per la parte in cui direttamente afferisce al servizio del singolo e comune in tutta la restante porzione, in cui ad esso si innestano uno o più altri canali a servizio di altri condomini” Tuttavia, tale orientamento fa riferimento unicamente alla destinazione del condotto delle acque, prescindendo dal tutto dalla sua ubicazione. L'art. 2051 c.c. prevede “una forma di responsabilità che ha fondamento giuridico nella circostanza che il soggetto chiamato a rispondere si trovi in una relazione particolarmente qualificata con la cosa, intesa come rapporto di fatto o relazione fisica implicante l'effettiva disponibilità della stessa” (Cass. 19045/2010).
Il Collegio ha ritenuto, pertanto, di seguire l'orientamento per cui “la presunzione di condominio dell'impianto idrico di un immobile in condominio non può estendersi a quella parte dell'impianto stesso ricompresa nell'ambito dell'appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi, e di conseguenza nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri condomini” (Cass. 2043/1963).
La Cassazione ha, perciò, accolto il ricorso, cassando il provvedimento impugnato e rinviando la causa ad una diversa sezione della Corte d'appello che provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.

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