Condominio

Fonti rinnovabili sul tetto dell’edificio

di Pier Paolo Bosso

I condòmini, a maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno 500/1000, possono deliberare di realizzare - come condominio- impianti per la produzione di energia da fonti solari o comunque rinnovabili su lastrico solare, tetti, facciate, coperture di box . Il proprietario di una villetta o di un capannone può decidere di realizzare l’impianto su parti idonee del proprio edificio.

In alternativa possono consentire di realizzare tali interventi a imprese specializzate, concedendo un diritto reale o personale di godimento, ricevendone un corrispettivo, annuale o mensile; all’impresa rimangono i ritorni economici derivanti da produzione e vendita di energia elettrica.

Si può costituire in capo all’impresa un diritto reale di superficie per un periodo di 20-25 anni, vita utile dell’impianto. L’atto costitutivo del diritto di superficie deve avere forma scritta ed essere titolo idoneo alla trascrizione nella Conservatoria dei Registri Immobiliari. Oppure si può ricorrere ad un contratto di locazione per egual periodo, per la cui stipula è richiesta la forma scritta e sussiste sempre l’onere della trascrizione in Conservatoria, per renderlo opponibile a terzi.

È opportuno prevedere in capo all’impresa: oneri di costruzione e gestione dell’impianto; totale responsabilità per i lavori di realizzazione; assunzione di adempimenti progettuali ed urbanistici, con esenzione da ogni responsabilità del condominio o del proprietario dell’edificio, che dovrà essere informato prima dei progetti; obblighi di coperture assicurative per eventuali danni arrecati durante i lavori o la gestione dell’impianto. E ancora: oneri di rimozione e smaltimento dell’impianto a carico dell’impresa quando sarà giunto a fine ciclo di vita tecnica,. Meglio ottenere una fideiussione a copertura delle spese, per il caso che l’impresa possa fallire o rimanere inadempiente ai suoi obblighi.

Sono importanti clausole precise sul pagamento dei corrispettivi periodici. Il condominio deve anche valutare che gli impianti non arrechino pregiudizio a stabilità, sicurezza del fabbricato o che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.

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