Plafond anche per il box che cambia l'uso in abitativo
La risposta è affermativa, ma a condizione che nel provvedimento urbanistico dei lavori sia espressamente previsto il cambio di destinazione d’uso in abitazione e che si tratti di un intervento di ristrutturazione edilizia e non di semplice manutenzione straordinaria (che non ammette il cambio di destinazione). Il cambio di destinazione d’uso è espressamente previsto tra gli interventi agevolati ai fini del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 205/2017, di Bilancio per il 2018). Con la risoluzione 14/E/2005, l’agenzia delle Entrate, in risposta a una specifica istanza di interpello avanzata da un contribuente, ha ammesso l’applicazione del 36% (attuale 50% sino al prossimo 31 dicembre 2018) per la ristrutturazione di un fienile che, solo al termine dei lavori, avrebbe assunto la destinazione d’uso abitativo, a condizione che nel provvedimento autorizzativo dell’intervento fosse risultato chiaramente il mutamento della destinazione. L’Agenzia ha ammesso l’applicabilità del beneficio anche in questo caso in quanto, nella categoria di intervento riconducibile alla ristrutturazione edilizia (di cui alla lettera d, articolo 31 della legge 457/1978, ora trasfuso nell’articolo 3, comma 1, lettera d, del Dpr 380/2001), possono ricomprendersi anche gli interventi di mutamento della destinazione d’uso di edifici non abitativi (non solo rurali ma di qualsiasi specie, anche classificati in C/6 come il box) in abitazione. Pertanto, nel caso di specie, se ci sono tutte le condizioni sopra richiamate, la detrazione compete in misura doppia: sia per l’abitazione preesistente, sia per il box pertinenziale trasformato in abitazione.