L'esperto rispondeCondominio

Delibera sul consuntivo nel supercondominio

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

Premesso che sono Amministratore di un Condominio dotato di unico regolamento contrattuale composto da tre distinti fabbricati aventi in comune le corsie delle autorimesse interrate e le aree esterne, il condominio è dotato di un unico codice fiscale e di un unico conto corrente bancario, il numero di Condòmini complessivo è di 62 Soggetti, il regolamento comprende diverse tabelle millesimali tra cui quella generale dell'intero complesso e quelle di ciascun singolo fabbricato, che prima della riforma del Condominio (anno 2013) convocavo una sola assemblea per l'intero complesso, successivamente alla riforma avevo comunicato ai Condòmini che avrebbero dovute essere convocate diverse assemblee (una per ciascun fabbricato) ed essendo, a mio giudizio, configurato un SuperCondominio con un numero di Condòmini superiore a sessanta, anche un'ulteriore assemblea con i tre rappresentanti per le decisioni inerenti le parti comuni all'intero complesso - i Condomini avevano chiesto però di mantenere un unico codice fiscale ed unico conto corrente bancario al fine di contenere le spese fisse annuali e di evitare complicazioni nel pagamento delle spese (tra quelle inerenti ciascun singolo fabbricato e quelle invece concernenti le parti comuni al SuperCondominio). Pertanto ho sempre redatto un unico bilancio consuntivo/preventivo ed in ciascuna assemblea scrivevo che veniva approvata soltanto la parte del bilancio corrispondente agli aventi diritto convocati per la singola assemblea - un condomino (a distanza di alcuni anni) nell'ultima assemblea ha sostenuto che la stessa non poteva deliberare sull'approvazione dei bilanci in quanto non erano stati convocati tutti gli aventi diritto e che la relativa delibera sarebbe stata “Nulla” Quanto sopra premesso chiedo cortesemente di sapere se, a Vostro giudizio, l'Assemblea che si è tenuta è veramente “Nulla” o se è soltanto “Annullabile”.

Occorre anzitutto sottolineare che l'articolo 1117 bis del Codice Civile prevede che, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano il condominio trovano applicazione anche per il “supercondominio”, situazione di fatto che si verifica quando “più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117”. Inoltre, secondo la Cassazione, “i singoli edifici costituiti in altrettanti condomini vengono a formare un “supercondominio” quando talune cose […] appartengono ai proprietari delle unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati e sono regolati, se il titolo non dispone altrimenti, in virtù di interpretazione estensiva o analogica, dalle norme dettate per il condominio negli edifici” (Cass. 21 febbraio 2013, n. 4340). Ne consegue che le disposizioni dettate dall'art. 1136 c.c. in tema di convocazione, costituzione, formazione e calcolo delle maggioranze si applicano con riguardo agli elementi reale e personale del supercondominio, rispettivamente configurati da tutte le unità abitative comprese nel complesso e da tutti i proprietari. Occorre aggiungere che quando i partecipanti supercondominio sono complessivamente più di sessanta, come nel caso di specie, l'art. 67 delle disposizioni attuative del codice civile stabilisce “che ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore.” In mancanza, all'individuazione del rappresentante provvederà l'autorità giudiziaria. Alla luce delle predette disposizioni non è corretto redigere un unico bilancio e far deliberare i condomini, per singole parti, solo relativamente a quella di competenza di ciascun condominio, risultando tale attività frutto di calcoli che – in mancanza di un'organizzazione adeguata alla condizione di fatto che caratterizza codesto supercondominio - a ben vedere, sono ancora inscindibilmente legati. È dunque necessario che il supercondominio adegui la propria gestione alla disciplina sopravvenuta alla riforma del condominio, prevedendo appunto la nomina di rappresentanti delle singole palazzine condominiali affinché questi partecipino alle distinte assemblee relative alla gestione ordinaria e all'approvazione del relativo bilancio del supercondominio, ferma la necessità di nomina del relativo amministratore. Del resto, secondo la giurisprudenza pacifica e consolidata, per la costituzione del supercondominio non è necessaria né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente che i singoli edifici, abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 cod. civ.. Venendo più specificamente al quesito sottoposto, nell'avviso di chi scrive non è corretto limitare la convocazione, la discussione e la deliberazione sul bilancio e il pagamento delle relative spese, ai soli condomini interessati. Ove, infatti, non sia avvenuto l'adeguamento organizzativo alla situazione di fatto di supercondominio venutasi a creare (benché obbligatoria, visto il numero dei condomini partecipanti) è necessario convocare tutti i condomini per ogni deliberazione relativa ai beni comuni. Le delibere come approvate devono però ritenersi meramente annullabili non essendo stati convocati tutti gli aventi diritto. Rientrano, infatti, nella categoria residuale dell'annullabilità le delibere prese in assemblee convocate in violazione di legge e adottate con maggioranze non qualificate. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione ( SS.UU. 7 marzo 2005 n. 4806), devono “qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o sevizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto. Debbano, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto”.

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