Condominio

Leasing, il locatario non è un condomino

di Enrico Morello

L’articolo 1137 del Codice civile è perentorio: solo i condòmini, assenti, presenti o dissenzienti che siano, possono chiedere all’autorità giudiziaria l’annullamento delle delibere assembleari. Quindi il locatario del leasing non può farlo.

Questo il chiaro principio di diritto espresso dalla Cassazione con l’ordinanza 27162/2018 (relatore Antonio Scarpa) , con la quale è stata confermata la sentenza della Corte di appello di Torino che, appunto, aveva giudicato inammissibile l’impugnazione di una delibera assembleare su spese condominali proposta da una società di leasing quale utilizzatrice dell’immobile.

Il caso, in sostanza, è questo: la società ricorrente, dando atto di non essere proprietaria (se non apparente) di un unità immobiliare, impugnava al Tribunale di Torino la delibera condominiale con la quale veniva posta a carico dell’unità stessa una spesa condominiale di 10.240,19 euro.

La questione sottoposta ai giudici di merito e alla Cassazione, pertanto, è se sussistano dei casi (oltre ovviamente a quelli pacifici riferiti alla ripartizione delle spese del riscaldamento) nei quali non solo i condòmini ma anche gli utilizzatori delle unità immobiliari abbiano titolo per impugnare le delibere assembleari. La risposta, secondo i giudici di legittimità, non può che essere legata all’articolo 1137 del Codice civile, che prevede tassativamente che le decisioni assembleari siano obbligatorie per tutti i condòmini, e che quindi solo e soltanto questi ultimi possano rivolgersi al giudice per chiedere l’annullamento o la nullità della delibera.

Del resto, ricorda ancora la Cassazione, l’amministratore di condominio può riscuotere i contributi e le spese solo ed esclusivamente da ciascun condomino, essendogli preclusa l’azione diretta nei confronti dei conduttori delle singole unità.

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