Condominio

Furto in casa dal ponteggio: responsabili impresa e condominio

di Paolo Accoti

Il nostro ordinamento prevede, tra le altre, due tipiche ipotesi di responsabilità dalle quali fa discende il diritto al risarcimento del danno eventualmente subito, quella da fatto illecito e quella da cose in custodia.
La prima, disciplinata dall'art. 2043 Cc, prevede che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, la seconda, prevista dall'art. 2051 Cc, stabilisce come ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Le due ipotesi di responsabilità si fondano su presupposti diversi, quella da fatto illecito, detta anche responsabilità extracontrattuale (detta «aquiliana»), impone la presenza di un fatto illecito, di un danno ingiusto, di un nesso di causalità tra il fatto e l'evento dannoso, oltre che la colpevolezza dell'agente e l'imputabilità allo stesso del fatto lesivo.
Viceversa, la responsabilità da cose in custodia presuppone innanzitutto un rapporto di custodia con la cosa e, pertanto, un collegamento di fatto tra il soggetto custode e la cosa medesima, in modo tale che lo stesso possa controllarla e, se del caso, rimuovere possibili situazioni di pericolo, quindi, l'esistenza del nesso di causalità, vale a dire il rapporto tra l'evento dannoso e la cosa in custodia. Accertata la presenza di tali condizioni il custode sarà ritenuto responsabile del danno, salvo non provi l'esistenza del caso fortuito o della forza maggiore, vale a dire l'esistenza di quel fattore esterno imprevedibile ed eccezionale tale da interrompere il predetto nesso di causalità, nel quale rientra a pieno titolo anche il fatto del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Fatta questa premessa di carattere generale, in una ipotesi di furto in appartamento in condominio, resa possibile dall'esistenza di alcuni ponteggi utilizzati dai malviventi per accedere nell'abitazione, è stata ritenuta plausibile la concomitante responsabilità della ditta esecutrice i lavori edili di manutenzione, ex art. 2043 Cc, per non avere predisposto con la dovuta diligenza tutti quegli accorgimenti atti ad impedire un utilizzo atipico dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, in virtù dell'art. 2051 Cc, per l'omesso controllo e la custodia del bene.
Tanto ha ritenuto la Corte di Cassazione, VI sezione civile, nell'ordinanza n. 26691, depositata in data 22 ottobre 2018.
Una condomina, subìto un furto nel proprio appartamento, agevolato dalla presenza di alcuni ponteggi utilizzati da una impresa edile nell'ambito di alcuni lavori di manutenzione del condominio, conveniva in giudizio la medesima impresa nonché il condominio, al fine di ottenere dagli stessi il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del furto ad opera di ignoti, insinuatisi nell'abitazione attraverso i predetti ponteggi, colpevolmente lasciati incustoditi.
Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda con condanna in solido dell'impresa di costruzioni e del condominio.
La Corte d'Appello, investita del gravame su istanza del condominio soccombente, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, rigettando la domanda proposta nei confronti del condominio in considerazione dell'esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo allo stesso, in virtù della dedotta omessa vigilanza (culpa in vigilando), per avere il condominio sollecitato più volte l'impresa a rimuovere il ponteggio.
Propone ricorso per cassazione la condomina eccependo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 Cc.
La Corte di Cassazione, nel non condividere la proposta del relatore in relazione alla paventata inammissibilità del ricorso, ritiene come la Corte territoriale, pur avendo correttamente inquadrato la fattispecie nel paradigma dell'art. 2051 Cc, tuttavia, ha valutato la questione sotto il diverso profilo della culpa in vigilando, “colpa” non richiesta nell'ipotesi di danno da cose in custodia, omettendo, viceversa, di valutare eventualmente l'ipotesi esimente del caso fortuito.
Conclude, pertanto, affermando come <<la Corte d'Appello dovrà valutare il predetto aspetto per verificare l'assenza o meno di responsabilità da parte del Condominio. Infatti, nella ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell'edificio, è configurabile la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2043 cod. civ., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 cod. civ., per l'omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura (Cass. N. 26900/2014; Cass. N. 6435/2009).>>.
La sentenza, quindi, viene cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, che disporrà anche per le spese del giudizio di legittimità.

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