L'esperto rispondeCondominio

L’azione contro il proprietario che approfitta del comodato

Silvio Rezzonico

La domanda

Il regolamento del condominio, non contrattuale, prevede che «il marciapiede dell’edificio I per una lunghezza di metri 2,50 sui tre lati est, nord e ovest nonché la fascia di terreno di metri 4 oltre il marciapiede e per una lunghezza dell’edificio stesso sul lato nord è riservata all’unità n. 33 ». Trovandosi l’edificio in una zona turistica, il costruttore, per dare visibilità al complesso, d’accordo i condòmini, ha pensato di attribuire questa riserva a favore di un ristorante bar in cambio di una piccola somma da attribuire al condominio. Ad oggi, il ristorante non esiste più e il proprietario attuale non solo non paga alcuna somma al condominio, ma ha recintato tutta l’area con dei vasi grandi che non permettono il passaggio dei condòmini. Il proprietario ha piastrellato tutto il marciapiede e i quattro metri davanti e utilizza, a seguito di un cambio d’uso, tale spazio come parcheggio per auto. Può appropriarsi di uno spazio comune? Ci sono delle responsabilità civili? E quale azione potremmo intraprendere per evitare questa situazione?

Un regolamento non contrattuale non può contenere una clausola come quella riportata dal lettore, che impinge sui diritti reali di ciascun condomino.Considerata la cessione della proprietà da parte del ristoratore e il venir meno dei presupposti del precario, l’assemblea può dare mandato all’amministratore – anche in forza del mancato pagamento del corrispettivo – di risolvere il comodato e di inibire al nuovo proprietario la continuazione della detenzione del possesso anche attraverso la recinzione del marciapiede. In caso di contestazione, si potrà dar corso all’azione negatoria della servitù, a norma dell’articolo 949 del Codice civile ovvero alle azioni possessorie, ex articoli 1168 e 1170 del Codice civile, se gli interventi del nuovo proprietario sono stati eseguiti da non oltre un anno.

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