Condominio

Caloriferi chiusi, si paga solo il «fisso»

di Ettore Ditta

È iniziata in quasi tutta Italia la stagione del riscaldamento e come ogni anno si ripropone la questione: come vanno ripartite le spese nel caso in cui un condomino, che non utilizza l’immobile, abbia sigillato i suoi termosifoni in modo da non erogare più calore e chieda l’esonero dal pagamento?

In realtà la mancata erogazione del riscaldamento in un’unità immobiliare comporta di regola un aumento dei consumi nelle altre unità confinanti. Proprio per questo motivo - come del resto si stabilisce nell’attuale ultimo comma dell’articolo 1118 del Codice civile, la richiesta di esonero, totale o parziale, dalle spese di consumo è realmente giustificata soltanto nel caso in cui l’interessato sia in grado di dimostrare che i consumi delle altre unità confinanti non subiscono alcun aumento di consumi; missione di fatto quasi impossibile.

Ora però che è diventato operativo l’obbligo di installazione dei contabilizzatori negli edifici il problema dell’esonero viene risolto in modo automatico dall’articolo 9, comma 5 del Dlgs 102/2014, considerato norma imperativa ed inderogabile, secondo cui il costo di consumo del calore deve essere suddiviso in base alla norma tecnica Uni 10200 (si veda anche sopra), la quale prevede un consumo volontario, dipendente dall’uso (che è quello registrato e che quindi non può neppure sussistere quando i termosifoni sono stati sigillati) e un consumo involontario, costituito soprattutto dai consumi fissi, che viene quantificato, a seconda delle caratteristiche di ciascun appartamento; in concreto, chi ha sigillato i termosifoni non ha modo di pagare alcun consumo volontario e paga solo le altre spese.

Attenzione, però: quando la contabilizzazione cessa di essere obbligatoria nel caso in cui una relazione tecnica attesti che non è efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto al risparmio energetico potenziale, trova allora applicazione la regola tradizionale secondo cui, in mancanza di una apposita previsione contenuta in un regolamento condominiale di tipo contrattuale, non sussiste alcun diritto del condomino che sigilla i termosifoni ad essere esonerato, in tutto o per una quota, dalle spese di riscaldamento.

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