Condominio

Il pianerottolo può essere reso più «bello»?

di Anna Nicola

«È possibile collocare piante ornamentali, zerbini, tappeti ecc., purché non limitino o rendano comunque pericoloso per il loro ingombro, l'accesso alle scale» (Cass., 6 maggio 1988, n. 3376). È usuale che i proprietari di unità immobiliari ubicate in condominio abbelliscano i pianerottoli prospicienti i propri alloggi con quadri, piante e fiori o, comunque, con altri oggetti ornamentali. La finalità è rendere esteticamente più gradevoli gli spazi di passaggio che, altrimenti, resterebbero spogli. L'assemblea può deliberare di decorare con quadri, specchi o piante gli atri d'ingresso. Lo scopo di queste decisioni è lo stesso dei singoli condomini. In entrambi i casi, si tratta del normale uso della cosa comune. In questo contesto è utile domandarsi: quando sono lecite queste forme di utilizzazione?
Occorre fare riferimento all'art. 1102 c.c. in tema di uso delle cose comuni da parte dei singoli condomini Il testo della norma è il seguente:<<Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa>>.
L'uso del singolo, salvo specifici divieti contenuti nel regolamento condominiale, soggiace solamente a due limiti
a) che l'uso della parte comune non limiti il pari diritto degli altri comproprietari;
b) che l'uso della parte comune non muti la destinazione della stessa.
La Cassazione ha affermato che “il pari uso della cosa comune non postula necessariamente il contemporaneo uso della cosa da parte di tutti i partecipanti alla comunione, che resta affidata alla concreta regolamentazione per ragioni di coesistenza; che la nozione di pari uso del bene comune non è da intendersi nel senso di uso necessariamente identico e contemporaneo, fruito cioè da tutti i condomini nell'unità di tempo e di spazio, perchè se si richiedesse il concorso simultaneo di tali circostanze si avrebbe la conseguenza della impossibilità per ogni condomino di usare la cosa comune tutte le volte che questa fosse insufficiente a tal fine” (Cass. 16 giugno 2005 n. 12873).
E' lecita l'iniziativa del condominio che, al fine di abbellire l'ingresso della propria abitazione, decida di apporre sul pianerottolo piante, fiori o altri oggetti ornamentali. Simili opere non comportano la modificazione della destinazione d'uso di quella parte comune il cui scopo è l'acconsentire l'accesso alle unità immobiliari di proprietà esclusiva e di dare luce ed aria, ove vi siano le finestre. In sostanza, il limite deve essere identificato nel numero delle piante o delle cose: gli ornamenti, infatti, non possono escludere altri usi ai condomini o comunque togliere luce ed aria a quegli spazi.
Non è innovazione la deliberazione con cui si decide di abbellire l'atrio o altre parti comuni. Trattandosi d'intervento finalizzato al miglior godimento d'un bene comune, queste decisioni prese sia in prima, sia in seconda convocazione sono quelle indicate, rispettivamente, dal secondo e terzo comma dell'art. 1136 c.c.
La decisione assembleare così assunta può essere impugnata per due soli motivi:
a) se adottata con maggioranze inferiori a quelle richieste dalla legge;
b) se quel certo uso leda il diritto individuale dei singoli condomini sui beni comuni.

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