L'esperto rispondeCondominio

Lavori in corso e accettazione di eredità

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

Nel nostro condominio si stanno avviando dei lavori straordinari di consolidamento del terreno di fondazione. Gli eredi di un condòmino, che rappresenta il 20% del totale dei millesimi, non hanno ancora accettato l'eredità e non intendono affrontare le spese nè ordinarie nè straordinarie del condominio, perché non usano la proprietà. La quota dei lavori straordinari di questa proprietà deve essere necessariamente accollata agli altri condomini o c'è un modo per il condominio per tutelarsi?


L'esame del quesito proposto (dal quale sembra potersi desumere la già avvenuta approvazione, quando il de cuius era ancora in vita, di lavori straordinari di consolidamento del terreno di fondazione) muove da una considerazione di fondo, connessa alla natura delle obbligazioni condominiali e rispetto alla quale la giurisprudenza si attesta su un indirizzo consolidato e condiviso. Quello secondo il quale il pagamento degli oneri condominiali costituisce obbligazione propter rem, con la conseguenza che la qualità di debitore dipende da quella di proprietario o di titolare di altro diritto reale sulla cosa. (cfr. Cass. 16 febbraio 2012 n. 2236).
L'art. 752 stabilisce che i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto. Si badi, tuttavia, che tale disposizione riguarda gli oneri esistenti nel patrimonio del de cuius al momento della morte, ma non i debiti sorti per effetto della libera determinazione degli eredi (Cass. 11 aprile 2013, n. 8900), attività che comportano la conseguenza che gli eredi saranno considerati come comproprietari e come tali obbligati solidalmente verso il condominio.
Nel caso di specie, tuttavia, risulta che gli eredi non hanno ancora accettato l'eredità (adempimento che in mancanza di accettazione tacita deve effettuarsi entro un anno dalla morte del de cuius). A seguito dell'eventuale accettazione occorre verificare se essa è avvenuta puramente e semplicemente (art. 470 c.c.) o con beneficio d'inventario (art. 494 c.c.). Mentre nel primo caso essi risponderanno delle obbligazioni condominiali con tutto il loro patrimonio ex art. 752, nel secondo caso il solo compendio ereditario fungerà da garanzia patrimoniale.
Può tuttavia darsi il caso che gli eredi rinuncino. Ove, a seguito di tale atto abdicativo, non residuassero altri eredi, per ottenere il pagamento dei debiti condominiali, è necessario l'avvio di un giudizio volto alla nomina di un curatore dell'eredità giacente (artt. 781 e ss. c.p.c.), allegando al ricorso il certificato di morte, il certificato storico anagrafico del defunto e della sua famiglia di origine attestante l'inesistenza di chiamati all'eredità entro il sesto grado.
Il curatore, quale amministratore del patrimonio ereditario, sarà quindi destinatario delle richieste di pagamento degli oneri condominiali (art. 529 c.c.), dovendosi attivare anche per il pagamento delle spese condominiali (art. 530 c.c.).

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