Condominio

Le spese si riscuotono anche senza «riparto»

di Selene Pascasi

Sì alla riscossione degli oneri condominiali anche senza approvazione dello stato di riparto. Le spese deliberate dall'assemblea, d'altronde, si dividono secondo le tabelle millesimali. Il credito vantato dal condominio, dunque, proprio perché liquido ed esigibile, potrà essere recuperato con procedura monitoria. A precisarlo, è la Corte di appello di Napoli con sentenza n. 2955 del 14 giugno 2018 (relatore de Crecchio).
Apre la controversia, il parziale accoglimento da parte del tribunale della domanda di impugnazione di alcune delibere assembleari proposta da due condòmini contro la quale il condominio citato propone appello.
Nell'esaminare la questione, però, la Corte è costretta a soffermarsi, in via preliminare, su una discrasia di carteggio: agli atti erano depositate due fotocopie del verbale contestato. Una, allegata dal condominio, recava la firma del presidente, del segretario e di alcuni partecipanti (tra cui la moglie dell'appellato che, ad avviso del condominio stesso, aveva votato come condomina e non come delegata). L'altra, prodotta dalle controparti, conteneva invece solo le sottoscrizioni di presidente e segretario.
Differenza che, era ben evidente, aveva inciso sul raggiungimento della maggioranza prescritta. Tuttavia, a prescindere dal fatto che non fosse stato ottenuto alcun riscontro sulla regolarità di tali documenti, quel voto – marca la Corte – andava comunque sottratto considerato che la signora era comproprietaria dell'unità immobiliare da intendersi come unico centro d'interessi in relazione al quale poteva esprimersi un solo voto. Tanto sottolineato, i giudici partenopei affrontano la doglianza principale: secondo gli appellati l'assemblea condominiale aveva approvato il bilancio preventivo di un'annualità e il relativo riparto di spese, ma agli atti nulla era stato allegato in tal senso.
Poco importa alla Corte, che boccia il motivo di appello. La mancata approvazione dello stato di riparto – puntualizza in sentenza – non è di ostacolo alla riscossione degli oneri condominiali perché le spese deliberate dall'assemblea si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle millesimali (articolo 1123 del Codice civile). Ricorrono, allora, le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito che consentono al condominio di richiederne il pagamento con procedura monitoria.
Sul punto, va anche detto, era già intervenuta la Corte di cassazione a sostenere – con pronuncia n. 4672/2017 – che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate. Ad ogni modo, nella vicenda, prosegue il collegio di Napoli, gli appellanti non avevano neppure chiesto di poter provare che le spese inserite in bilancio fossero state poi davvero ripartite in misura difforme alle tabelle vigenti secondo i millesimi previsti per ogni unità immobiliare.
Ed è noto – lo ribadisce la Cassazione civile, con sentenza n. 6128/2017 – come chi voglia impugnare una delibera, per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, dovrà dimostrare di avervi interesse spiegando al giudice, carte alla mano, i motivi specifici per cui da quella decisione sia derivato «un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della propria posizione patrimoniale». Si comprende, così, la logica seguita dalla Corte nel risolvere la lite dando il via libera all'esazione del debito del condomino moroso a prescindere dall'avvenuta o scorretta approvazione del piano di riparto.

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