Condominio

Le spese di portierato non si dividono in base ai componenti del nucleo familiare

di Rosario Dolce

Il costo del servizio di portierato non può essere ripartito, in deroga alla tabella millesimale, tra i condòmini secondo la variabile dei componenti del nucleo familiare, presenti in ciascuna unità immobiliare. Tanto è stato precisato dalla Corte di Cassazione Sentenza pubblicata in data 10.10.2018 n. 24945, relatore Sergio Gorjan.
Il caso trattato prende spunto dall'esercizio di un'azione di impugnazione di una delibera assembleare, la quale, con riferimento al servizio di portierato e con riguardo alle spese di gestione di una spiaggia demaniale in concessione, aveva stabilito di ripartire i costi relativi ad entrambi i servizi, suddividendoli, tra i condòmini, a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare
La statuizione è stata impugnata da alcuni condòmini (oltre il termini di cui all'articolo 1137 codice civile) e la vicenda, con esiti alterni rispetto la soluzione impartita al “caso” (sulla legittimità o meno della decisione), è pervenuta, in tutta la sua portata, avanti alla Suprema Corte di Cassazione e da questa poi decisa con la Sentenza di cui sopra.
I ricorrenti hanno quivi dedotto la violazione delle norme di cui agli articoli 1123, 1135 e 1137 codice civile.
Il giudice di legittimità – pure affrontando a monte la questione sulla modifica delle tabelle millesimali, secondo gli insegnamenti riportati dalla Sentenza emessa dalle Sezioni Unite nel 2010 - si sofferma sul potere dell'assemblea di stabilire a maggioranza criteri diversi da quelli segnati dall'articolo 1123 del Codice civile.
La conclusione tratta – v'è da dire, conforme ai precedenti giurisprudenziali - è nel senso che all'assemblea è inibito disporre al riguardo.
Nel pervenire a tale soluzione, va da sé, non sono stati ritenuti discretivi gli assunti resi dalla Corte territoriale per fondare la propria decisione.
La Corte Siciliana aveva osservato che la delibera assembleare impugnata era da ritenere annullabile e, non già, affetta da nullità poiché il regolamento/tabelle non aveva natura contrattuale, sicché era modificabile con le opportune maggioranze e così dovevano essere rispettati i termini di decadenza prescritti per l'impugnazione. Il giudice etneo, inoltre, riferiva che la statuizione oggetto di gravame non disponeva alcuna deroga ai criteri legali di riparto, ai sensi dell'articolo 1123 codice civile, ma solamente la modifica degli stessi correlata al diverso uso del bene (o meglio dei servizi) in signoria esclusiva, tra gli stessi condòmini.
Ora, proprio su tale ultimo assunto si è soffermato il giudice di legittimità, precisando, a relativa confutazione, che la presenza del portiere e la possibilità di godere di spiaggia demaniale in connessione sono servizi che non hanno relazione con il numero di persone che ne usufruiscono, bensì sono stabiliti nell'interesse comune. Inoltre, il loro costo è stabilito in modo assolutamente autonomo rispetto al numero dei condòmini proprio perché – si ribadisce in seno al provvedimento – si tratta di servizi stabiliti nell'interesse del bene comune (Cassazione civile,12298/03; 962/96).
La Corte di legittimità ha così cassato la sentenza del giudice collegiale territoriale e rimesso ad altra sezione dello stesso il compito di decidere nuovamente la controversia, facendo leva sul principio sopra affermato.

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