Condominio

Rischio usucapione nel comodato?

di Eugenia Parisi

Può accadere che, in ragione di un'amicizia o a titolo di riconoscenza, un soggetto conceda in utilizzo ad altro soggetto un immobile di sua proprietà affinché lo abiti senza che l'accordo sia formalizzato per iscritto e senza la previsione di un termine di rilascio: che succede se, dopo oltre venti anni, il beneficiario, su espressa richiesta del concedente, si rifiuta di restituire l'appartamento dichiarando di averne usucapito la proprietà?
Di questo tema si è occupato il Tribunale di Milano – Sezione XIII^ - Giudice Arianna Chiarentin nella sentenza n. 3273/2018 pubblicata lo scorso 21 marzo che, su espressa domanda del proprietario, ha condannato l'occupante alla restituzione dell'immobile con contestuale condanna al pagamento di una somma quotidiana per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'immobile: constatata in atti l'assenza di un termine finale della concessione in uso e dunque la possibilità di revocarla a semplice richiesta, il giudicante ha inquadrato la fattispecie in azione di restituzione ai sensi dell'art. 1809 cod. civ.
Di contro, il comodatario ha eccepito di essere diventato proprietario dell'immobile per usucapione in virtù del possesso ininterrotto per oltre venti anni: circostanza però non provata in giudizio poiché il convenuto non è stato in grado di dimostrare – onere su di lui gravante – la presenza del fondamentale requisito del cosiddetto animus possidendi ovvero l'intento di possedere la cosa per conto ed in nome proprio.
Tale mancata prova rende la disponibilità dell'immobile una mera detenzione (Cassazione n 7271/2003, Cassazione n. 16489/2002); del resto la giurisprudenza già aveva espressamente escluso che un possesso traente solo da mero spirito di condiscendenza o – come esattamente nel caso di specie - da rapporti di amicizia col concedente, fosse utile alla configurazione dell'usucapione (Cassazione Ordinanza n. 14593/2011); ed ancora nemmeno possono essere considerati atti finalizzati all'interversione del possesso in proprietario il pagamento delle spese condominiali o la realizzazione di alcune opere di ristrutturazione operate dal comodatario in quanto non integranti fattispecie idonee ai sensi dell'art. 1441 cod. civ. (Cassazione n. 21023/2016 e conforme Tribunale di Monza n. 996/2011).

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