Rinunciare all’azione esecutiva sul debitore, quale maggioranza?
Anche alla luce di quanto stabilito dalla Cassazione (sent. 2859/2014), confermando il principio introdotto dalle Sezioni unite nel 2010 (sentenza 18331 del 6 agosto), salvi i casi relativi alle liti rientranti nelle attribuzioni dell'amministratore ai sensi dell'art. 1130 (per i quali non è necessario il visto autorizzativo dell'assemblea), per poter validamente sospendere o rinunciare all'azione esecutiva (ferma la sussistenza dei presupposti per tali determinazioni processuali) la delibera assembleare deve essere approvata ai sensi dell'art. 1136 comma 4 (maggioranza degli intervenuti all'assemblea con almeno 500 millesimi).