Condominio

Impalcature e furti in casa: chi risarcisce le vittime?

di Anna Nicola

A volte per l'esecuzione di lavori di manutenzione dell'edificio occorre procedere all' installazione di impalcature. Ci si chiede se l'appaltatore può essere ritenuto responsabile degli eventuali danni patiti da un condomino per il furto di cui la presenza di impalcature ne è stata l'occasione
La giurisprudenza di merito ritiene di si, se il furto è stato agevolato dalla presenza del ponteggio (Tribunale di S.Maria Capua Vetere, 4 maggio 2018, n. 1541, inedita)
La Cassazione del 20 giugno 2017 n. 15176 afferma che il condominio committente è tenuto alla vigilanza e alla custodia della struttura necessaria per l'esecuzione dei lavori essendo il soggetto che ne ha disposto l'installazione ed il mantenimento. Su questa base l'edificio assume la qualifica di custode con conseguente responsabilità in caso di omissioni ricondotta dalla giurisprudenza all'art. 2051 c.c.. In ragione di questa disposizione normativa, per affermarsi la relativa responsabilità occorre una relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso intendendo «nel senso che la prima, per il suo intrinseco dinamismo o per l'insorgere in essa di un evento dannoso, abbia prodotto direttamente il secondo e non sia stata invece solo lo strumento mediante il quale l'uomo abbia causato il danno con la sua azione od omissione». Il soggetto deve essere titolare di un effettivo potere fisico sulla cosa, comportante l'obbligo di vigilare sulla medesima e mantenerne il controllo. (cfr. espressamente in tal senso: Cass 22 gennaio 1980, n. 520; Cass. del 21 ottobre 1976 n. 3722).
Vi è poi la responsabilità dell'imprenditore per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi (ex plrurimis, Cass., 30 settembre 2016, n. 19399). Essa si verifica se l'impresa ha violato il principio del “neminen laedere”, abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri, ponendo così in essere le condizioni del verificarsi del danno (cfr. ex multis: Appello Roma, 11 gennaio 2011; Trib. Torino, 23 luglio 2008; Cass., 23 maggio 2006, n. 12111; Cass., 12 aprile 2006, n. 8630; Cass., 11 febbraio 2005, n. 2844; Cass., 10 giugno 1998, n. 5775; Cass., 23 maggio 1991, n. 5840; Cass., 24 gennaio 1979, n. 539).
Può sussistere una responsabilità concorrente del condominio committente se sia riscontrabile una concreta riferibilità dell'evento per culpa in eligendo (ovvero per l'affidamento dei lavori ad un'impresa inidonea) ovvero se l'appaltatore abbia agito come mero esecutore degli ordini del committente attuandone le specifiche direttive (cfr, ex multis: Trib. Terni, 11 maggio 2011; Cass. 17 marzo 2009, n. 6435; Trib. Milano, 20 aprile 2006; Cass., 9 febbraio 1980, n. 913).
<<Nella ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell'edificio, è configurabile la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2043 cod. civ., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 cod. civ., per l'omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura.>> (Cass., 19 dicembre 2014 n. 26900)
<<Del danno patito da persona il cui appartamento sia stato svaligiato da ladri, introdottivisi attraverso ponteggi installati per il restauro del fabbricato e privi sia di illuminazione che di misure di sicurezza, possono essere chiamati a rispondere non solo l'impresa che ha realizzato i ponteggi stessi, ma anche il condominio, per un duplice titolo: sia quale custode del fabbricato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia per “culpa in vigilando” od “in eligendo”, allorché risulti che abbia omesso di sorvegliare l'operato dell'impresa appaltatrice, ovvero ne abbia scelta una manifestamente inadeguata per l'esecuzione dell'opera>>. (Cass., 17 marzo 2009 n. 6435)
La Cassazione ritiene non ricorrente la responsabilità ex art. 2051 c.c. se il condominio ha solo permesso l'installazione dell'impalcatura, rilevando una sua responsabilità concorrente con quella dell'appaltatore per omissione degli obblighi di vigilanza ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Si tratta di questione di merito da accertarsi caso per caso
Il condomino può vedersi rigettata la sua domanda di risarcimento danni se abbia partecipato senza opporsi in alcun modo alla decisione del condominio, adottata con delibera dell'assemblea, di non installare un sistema “antifurto” sul ponteggio, come invece sollecitato dall'impresa, per via dei costi troppo alti: <<È esclusa la responsabilità al condominio per il furto nell'appartamento anche se il ladro è entrato tramite i ponteggi per i lavori di ripristino dell'edificio: è sufficiente la delibera condominiale che boccia l'istallazione dell'impianto antifurto per il costo rilevante>> (Cass. 28 gennaio 2013, n. 1890)

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