Condominio

Per il decreto ingiuntivo basta il riparto spese approvato

di Valeria Sibilio


Nei procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi, emessi per la riscossione dei contributi condominiali, la delibera di approvazione del piano di riporto di tali contributi costituisce titolo di credito del condominio, prova l'esistenza del credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo ma anche la condanna del condòmino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che proponga contro tale decreto. Come dimostrato dalla sentenza del Tribunale di Milano n°6865 del 2018, che ha trattato un caso originato dal ricorso per ingiunzione di pagamento delle spese condominiali, approvate dalla assemblea condominiale e non pagate da un condòmino, il quale si opponeva, dopo il conseguente decreto ingiuntivo emesso il 15/04/2016 dal Tribunale di Milano, fondando le proprie ragioni su rilievi attinenti la legittimità delle delibere condominiali. Il condominio convenuto si costituiva chiedendo il rigetto della opposizione, con conferma del decreto opposto e la condanna dell'attore al pagamento delle somme per gli oneri condominiali oggetto di ingiunzione.
Esaminando l'eccezione formulata dalla parte convenuta, in merito alla mancata partecipazione della parte attrice nella procedura di mediazione svoltasi con riferimento al giudizio, il Giudice ha osservato che, secondo i termini degli artt. 5 II comma e 6 del D.Lgs. 28/2010, poiché la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il suo mancato esperimento vizia irrimediabilmente il processo, impedendo l'emanazione di sentenza di merito. Tuttavia, in queste norme, né nelle restanti del D.Lgs. 28/2010, è dato rinvenire alcuna disposizione che sancisca la improcedibilità del giudizio per la mancata comparizione della parte convocata in mediazione, ma soltanto la comminatoria di una sanzione pecuniaria a carico di chi non partecipi alla procedura senza giustificato motivo. Ne consegue, perciò, la procedibilità del giudizio per la intervenuta proposizione e lo svolgimento della mediazione, seppure infruttuoso, ed il rigetto della eccezione di parte convenuta.
Nel merito, il Giudice ha rilevato che le delibere condominiali del 19/11/2012, 5/06/2013 e 21/05/2015 sono state dapprima ratificate e sostituite con la delibera del 27/10/2016 e solo successivamente ne è stata accertata la illegittimità, ai soli fini della soccombenza virtuale per ciò che riguarda le spese. La delibera con cui sia stato approvato il piano di riparto dei contributi condominiali, costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza del credito, legittimando non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condòmino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che proponga contro tale decreto. Per cui, nel procedimento di opposizione ad un decreto ingiuntivo, emesso per la riscossione di contributi condominiali, il Giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari di approvazione di questi ultimi, poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al Giudice davanti al quale dette delibere possano essere impugnate. Poiché le delibere poste a fondamento della domanda di ingiunzione non sono più esistenti e ne è stata accertata la illegittimità, il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato in accoglimento della opposizione della parte attrice. I giudici hanno convenuto che la pretesa creditoria di parte opposta e la sua domanda di pagamento delle somme oggetto di causa devono essere ugualmente esaminate tenuto conto della sopravvenuta delibera del 27/10/2016, posto che l'oggetto della fase di opposizione a decreto ingiuntivo, costituente un ordinario giudizio di cognizione di primo grado, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto, ma si estende all'accertamento sulla fondatezza od infondatezza della pretesa fatta valere con la domanda monitoria. Poiché la suddetta delibera aveva approvato gli oneri condominiali a carico della parte attrice e che la stessa è esistente e munita di efficacia esecutiva – priva della allegazione di fatti estintivi del credito vantato da parte convenuta – il Tribunale ha accolto l'opposizione proposta dalla parte attrice, revocando il decreto ingiuntivo n°11955/2016, emesso il 15/04/2016 dal Tribunale di Milano e rigettando ogni altra domanda di parte attrice. I Giudici, accertando l'esistenza del debito di euro15.950,88 dell'attore nei confronti del convenuto per spese condominiali, hanno condannato il primo al pagamento di tale somma a favore del Condominio convenuto, in persona dell'Amministratore, legale rappresentante pro-tempore, oltre agli interessi legali dalla maturazione delle singole partite di debito per oneri condominiali, ai 2/3 delle spese e competenze di lite e di procedura di mediazione, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, ed alle spese generali in misura pari al 15 % dei compensi ed a cpa e Iva di legge, compensando, tra le parti, il rimanente un terzo delle spese e delle competenze di lite e di mediazione. I Giudici hanno condannato, inoltre, l'attore al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, pari ad euro.118,50.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©