Condominio

Caduta in cortile risarcita se non viene provata la colpa del danneggiato

di Paolo Accoti

Molto interessante ed esaustiva la sentenza della Corte d'Appello di Bolzano resa in materia di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia .
La Corte d'Appello trentina ripercorre i tratti salienti della responsabilità prevista dall'art. 2051 Cc, a mente del quale ognuno - nel caso di specie il condominio - è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Dalla formulazione del predetto articolo emerge come siffatta responsabilità presuppone l'esistenza di un rapporto di custodia con la “cosa” e, pertanto, un collegamento di fatto tra il soggetto custode e la cosa medesima, in modo tale che lo stesso possa controllarla e, se del caso, rimuovere possibili situazioni di pericolo (Cass. n. 15761/2016).
In altri termini il rapporto di custodia è legato al potere di fatto che il custode ha sulla cosa, da intendersi quale potere di controllo e, conseguentemente, obbligo per il custode di eliminare i pericoli da essa derivanti, atteso che solo il custode, esercitando il potere di fatto sulla cosa, può adottare tutte quelle cautele atte ad evitare quei danni prevedibilmente derivabili dalla cosa custodia.
Per ritenere sussistente tale responsabilità è sufficiente che il danno sia stato prodotto dalla cosa in custodia, ciò che assume rilievo, infatti, e il cd. nesso di causalità, vale a dire il rapporto tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, rimanendo ininfluente la condotta del custode ossia se lo stesso sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere di fatto sul bene, conseguentemente, del tutto estranea, ai fini della responsabilità, risulterà il comportamento del custode (si ved ain particolare Cass. n. 4476/2011).
In virtù di ciò, sul danneggiato incomberà l'onere della prova relativo all'esistenza del nesso causale tra la cosa e il danno subito, mentre il custode, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare che il danno si è prodotto per un caso fortuito, provando l'esistenza di un fattore esterno imprevedibile ed eccezionale tale da interrompere il predetto nesso di causalità, tra i quali a pieno titolo rientrano anche il fatto del terzo e quello dello stesso danneggiato.
In sostanza la responsabilità delineata dall'art. 2051 Cc è una responsabilità oggettiva (Cass. n. 12027/2017), sia pure attenuata con la previsione di una prova liberatoria, l'esistenza di quel caso fortuito o forza maggiore idoneo a rimuovere il nesso causale diversamente esistente fra la cosa e il danno.
Questi i principi riassunti nella sentenza della Corte d'Appello di Bolzano, pubblicata in data 14 settembre 2018.
Una condomina citava in giudizio il condominio al fine di vedersi risarcita i danni alla salute subiti a seguito di una caduta verificatasi sulla strada, ritenuta sconnessa, che attraversava il cortile di proprietà del condominio.
Nel costituirsi il condominio preliminarmente chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia di assicurazioni con la quale aveva stipulato una polizza per la responsabilità civile, dalla quale pretendeva di essere manlevato in caso di condanna al risarcimento dei danni che, in ogni caso, contestava con richiesta di rigetto della domanda.
Così correttamente instauratosi il contraddittorio il Tribunale di Bolzano respingeva le domande attoree non ritenendo sussistere, nel caso concreto, i presupposti per dichiarare la responsabilità del condominio ex 2051 Cc per danno da cose in custodia.
Nel motivare l'anzidetta decisione il Tribunale evidenziava il difetto di prova in relazione alla dinamica del sinistro e la mancanza del nesso di causalità tra la caduta e il cattivo stato di manutenzione della pavimentazione del cortile.
La sentenza viene impugnata dalla condomina soccombente dinnanzi alla Corte d'Appello di Bolzano, investita dell'onere di riesaminare la sentenza di primo grado.
La stessa innanzitutto ripercorre le risultanze probatorie osservando come, dall'audizione dei testimoni, sarebbe emerso come il fondo del vialetto percorso dalla condomina attrice, esattamente nel punto in cui è avvenuta la caduta, risultava effettivamente rovinato, sconnesso e ricoperto di “ghiaino”.
Pertanto, riteneva provata sia la caduta che il punto in cui la stessa si era verificata, siccome soccorsa nell'immediatezza dell'evento dagli stessi testimoni escussi.
Ciò posto, ripercorre l'iter giurisprudenziale della Suprema Corte in materia di danno da cose in custodia, per come sopra sintetizzato e afferma, conseguentemente, di non condividere la decisione del Giudice di primo grado e, in particolare, la dedotta mancanza di prova sia in relazione allo stato sconnesso del fondo del cortile, sia in ordine al difetto di prova in relazione al nesso di causa tra lo stato del cortile e la caduta stessa.
Al riguardo ricorda come, in relazione al comportamento del danneggiato, <<seppure la Suprema Corte affermi che, quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, è evidente che tale comportamento imprudente del danneggiato va provato>> e, a tal proposito, il Giudice di prime cure ha errato nell'esaminare la vicenda secondo criteri di cui all'art. 2043 Cc, pur inquadrando la stessa nell'alveo dell'art. 2051 Cc, c.c., sbagliando nel <<soffermandosi a valutare la visibilità e prevedibilità dell'insidia.>>.
Conseguentemente il Tribunale ha ritenuto sufficiente ad integrare il caso fortuito, la presunta distrazione della danneggiata, pur non esistendo al riguardo alcuna prova, gravante sul condominio, in relazione al dedotto comportamento imprudente o disattento della condomina-danneggiata.
In proposito giova ricordare l'assioma recentemente espresso dalla Corte di Cassazione per cui <<sebbene il caso fortuito possa essere integrato dal fatto colposo dello stesso danneggiato, è tuttavia necessario che risulti anche escluso - con onere probatorio a carico del custode - qualunque collegamento fra il modo di essere della cosa e l'evento dannoso, sì da individuarne la causa esclusiva nella condotta del danneggiato e da far recedere la condizione della cosa in custodia a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno (Cass. civ. n. 2479/2018)>>.
Il gravame, pertanto, deve essere accolto e la causa istruita ai fine dell'accertamento del danno e la sua quantificazione.

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