Condominio

Aggiornamento in scadenza l’8 ottobre, nessun credito formativo a “ore”

di Francesco Schena

Il prossimo 8 ottobre scade, per gli amministratori di condominio, il termine per conseguire l'aggiornamento periodico annuale di almeno 15 ore previsto dal D.M. n. 140, entrato in vigore il 9 ottobre 2014. Si tratta della quarta annualità consecutiva di aggiornamento periodico per chi svolge la professione da prima del 9 ottobre 2014.
A mente dell'art. 5 dello stesso decreto, l'obbligo formativo di aggiornamento ha cadenza annuale e, in assenza di una diversa disposizione, per annuale deve intendersi il periodo che decorre dal 9 ottobre di ogni anno fino all'8 ottobre dell'anno successivo.
Inoltre, deve trattarsi di un “corso di aggiornamento della durata di almeno 15 ore” e non dell'accumulo di almeno 15 ore sciolte durante l'anno. Questo significa che per gli amministratori di condominio non è possibile, a differenza di altre categorie, accumulare alcuna sorta di crediti formativi “ad ore” da far valere ai fini dell'aggiornamento. In buona sostanza, non può risultare sufficiente partecipare a diversi convegni tenuti in maniera indipendente e accumulare 15 ore di formazione. Al contrario, deve trattarsi di un percorso unico sotto la direzione del medesimo responsabile scientifico, dall'inizio fino al termine, esame incluso.
Dalla lettura del 4° comma dello stesso articolo, non vi sono dubbi: “L'inizio di ciascun corso, le modalità di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici sono comunicati al Ministero della Giustizia non oltre la data di inizio del corso, ...”.
Pur essendo ammessa la modalità telematica per la frequenza, resta l'obbligo dell'esame in presenza “nella sede” individuata dal responsabile scientifico.
Pertanto, chi sosterrà l'esame finale entro l'8 ottobre 2018 risulterà in regola fino all'8 ottobre del 2019, termine entro il quale dovrà sostenere l'ulteriore esame di aggiornamento a valere sull'anno successivo.
Giova ricordare, inoltre, che risulteranno in regola con gli obblighi formativi anche coloro che avranno sostenuto l'esame finale del corso di formazione inziale tra il 9 ottobre 2017 e l'8 ottobre 2018, con l'impegno ad aggiornarsi entro l'8 ottobre 2019.
Inoltre, è appena il caso di rammentare a quali conseguenze si rischia di andare incontro in assenza del previsto aggiornamento annuale. Secondo il Tribunale di Padova (sentenza n. 818 del 24 marzo 2017), è nulla la nomina dell'amministratore che non ha provveduto a rispettare l'obbligo dell'aggiornamento annuale. Una nullità non solo insanabile da parte della volontà assembleare (anche per i casi di rinnovo del mandato) ma che espone l'amministratore anche al rischio di carenza di legittimazione al compenso e, dunque, all'obbligo di un possibile risarcimento.
Resta da capire se, trattandosi di cadenza annuale con conseguente nullità non sanabile delle eventuali nomine o rinnovi nel caso di inadempienza all'atto del perfezionamento del mandato, sia legittimo sostenere che qualora l'amministratore saltasse un'annualità di aggiornamento non gli resterebbe che ripartire dalla frequenza del corso di formazione iniziale.
Una tale ipotesi, probabilmente la più coerente rispetto agli effetti della sentenza di Padova, risulterebbe, però, eccessivamente punitiva per il professionista, soprattutto se compariamo il caso con il mancato aggiornamento da parte dell'avvocato che in situazioni analoghe rischierebbe una sanzione disciplinare ma non certamente l'immediata radiazione.
Il tema del controllo sugli adempimenti degli amministratori in assenza di un Albo tenuto e regolato da un Ministero resta, dunque, sempre più attuale.

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