Condominio

Maggioranza semplice per la delibera che «sgombera» l’accesso ai box dai troppi posti auto

di Selene Pascasi

Decisione legittima, quella dell'assemblea che a maggioranza semplice concordi le modalità d'utilizzo del cortile in modo che l'uso del posto auto non limiti né il godimento del bene comune né la fruizione delle vicine proprietà individuali.
Del resto l'unanimità dei consensi non occorre, trattandosi di decisione “utile” a tutti perché tesa a consentire un più comodo impiego dello spazio condominiale. Lo afferma il Tribunale di Milano con sentenza n. 6936 del 19 giugno 2018. A portare la questione sul tavolo del giudice, impugnando una delibera assembleare, sono due condòmini, entrambi proprietari di un box e uno titolare anche di un posto auto. Il motivo della lite? Il fatto che, all'esito di una riunione, fossero state fissate le modalità di parcheggio dei veicoli secondo presunti «accordi storici».
Scelta contestata: la delibera doveva ritenersi nulla siccome lesiva del diritto di proprietà sui garage – che, era facile ipotizzarlo, sarebbe stato spesso precluso dalle macchine parcheggiate dinanzi l'ingresso – e, per uno dei due, anche del diritto di proprietà sul posto auto. Non solo. A loro avviso, i famosi accordi storici concernenti la dislocazione e l'uso degli spazi del cortile condominiale adibiti a posteggio non sarebbero mai esistiti. Ricostruzione certosina ma bocciata dal giudice milanese. In realtà, puntualizza, tra i proprietari originari (di cui i condòmini attuali sono gli aventi causa) era stato davvero stretto un accordo, riportato nei successivi atti di donazione e nei contratti di compravendita, che regolava le modalità d'uso del cortile.
Delle altre consuetudini evidenziate dagli attori, invece, non era emersa alcuna prova. Senza contare che, ai tempi della prima assegnazione degli spazi (risalente a circa 30 anni prima) le dimensioni dei veicoli erano senz'altro diverse e, comunque, più ridotte rispetto a quelle dei modelli odierni. Ad ogni modo, per il tribunale non era quella la circostanza determinante per risolvere la controversia. Il nodo stava, infatti, nella finalità della delibera, evidentemente volta a delineare le sorti del cortile in modo che la fruizione del posto auto non determinasse una limitazione dell'uso e del godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune (Cassazione civile, sentenza 11034/2016), né pregiudicasse l'utilizzo delle proprietà individuali ad esso limitrofe, come avverrebbe se si accogliesse la tesi degli attori «venendo ad essere potenzialmente intercluso l'accesso ad almeno uno dei box limitrofi a quelli oggetto di causa, se non ad entrambi».
Ebbene, una tale decisione, si conclude in sentenza, poteva certamente assumersi anche a semplice maggioranza non essendo necessaria l'unanimità dei consensi giacché «rivolta all'uso più comodo delle cose comuni» ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del Codice civile. Si motiva in questi termini, il rigetto delle domande formulate dai due condòmini, condannati, peraltro, al rimborso delle spese di causa.

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