Condominio

I consiglieri di condominio: nessun potere ma molta utilità

di Anna Nicola

La disposizione normativa che disciplina il consigliere del condominio è l'art. 1130-bis, secondo comma, c.c. che sancisce che <<L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo>>.
Questa norma si riferisce al solo consiglio di condominio e non ai singoli consiglieri dell'edificio. E' quindi un organo collegiale che viene formato affinchè svolga attività consultiva e di controllo. E' pertanto il consiglio ad indicare all'amministratore il proprio parere od a esercitare il controllo sul suo operato e non i singoli consiglieri.
I consiglieri, singolarmente presi, concorrono all'attività dell'organo di cui fanno parte
Non vi è alcuna disposizione legislativa che sancisca il divieto di conferire ai singoli consiglieri determinate competenze. Normalmente è la stessa deliberazione che nomina il consiglio. In tutti i casi l'attività complessivamente considerata, quali gli atti di controllo e di consultazione sono sempre di competenza del consiglio.
Si può ipotizzare che i singoli siano responsabili nelle ipotesi di eccesso di potere ovvero di inadempimento alle proprie incombenze.
Sono fattispecie particolari soggette a un difficile onere probatorio. In nessun caso, le decisioni assunte dal consiglio sono vincolanti per l'amministratore e/o per l'assemblea, né l'assenza di un'attività di controllo (es. per inattività dei consiglieri) può essere considerata – salvo ben specifiche ipotesi – causa esclusiva di un danno.
Si tratta infatti di competenze a latere rispetto a quelle degli organi che compongono il condominio, competenze di verifica e mai di impulso, non potendo essere sostitutiva rispetto a quella dell'assemblea e del mandatario dello stabile
A volte l'attività di controllo può qualificarsi come attività preventiva rispetto a comportamenti illeciti verso il condominio da parte dell'amministratore.
Difficile è dimostrare che un determinato mancato controllo è concorso nella causazione di un danno che si sarebbe potuto evitare se il consiglio fosse funzionato regolarmente
La funzione consultiva è quella di supportare l'amministratore nello svolgimento di specifici compiti. Non si ritiene che il parere sia vincolante ma ci si chiede se si può affermare la responsabilità dell'amministratore nel caso dovessero derivare danni dall'attività del mandatario che non ha seguito il contenuto del parere
La funzione di controllo da parte del consiglio del condominio è una competenza di garanzia
E' sempre utile controllare l'operato dell'amministratore nel corso dell'anno.
Le competenze dell'assemblea non possono essere delegate a terzi. Questo è quanto afferma la giurisprudenza in tema di scelta dei preventivi per i lavori ed il loro riparto: ove quest'attività sia eventualmente effettuati da una commissione di nomina assembleare, perché questi documenti siano vincolanti per tutti i condòmini devono essere riportati in assemblea per la loro approvazione non essendo delegabili ai singoli condòmini, anche riuniti in un gruppo, le funzioni dell'assemblea, a pena di illegittimità della delibera (Cass. n. 5130/2007; Trib. Napoli n. 7388/1987; Trib. Napoli, 30/10/1990)
Riguardo alle modalità di convocazione del consiglio di condomino non può dirsi altro se non che è necessario normarle nel regolamento o nella deliberazione istitutiva; in assenza di indicazioni ad hoc si applicheranno, per analogia, le norme dettate per la convocazione dell'assemblea.

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