Condominio

Water rumoroso? nessun risarcimento se la colpa è del costruttore

di Paolo Accoti

Ci sono mille motivi per non riuscire a dormire la notta: gli schiamazzi del bar sotto casa, i tacchi a spillo sul parquet della signora del piano di sopra, le prove di piano del compositore creativo che ha l’ispirazione solo alle tre del mattino e... il water del vicino. Ma per il rumore dallo scarico, se risalente alla costruzione del condominio, non spetta nessun risarcimento. Così ha deciso il Tribunale di Napoli con la sentenza dell’8 giugno 2018, n. 5681.
La curiosa vicenda giudiziaria prende le mosse dall’atto di citazione a giudizio proposto da un condomino nei confronti del proprietaria della villetta adiacente, dinnanzi al Tribunale di Napoli, al fine di vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni per immissioni rumorose provenienti, tra l’altro, dallo scarico del water della vicina, confinante con la camera da letto dell’attore.
Lo stesso riferisce che, da poco tempo, la convenuta aveva realizzato un altro bagno a ridosso del muro di sua proprietà e che dallo stesso provenivano «rumori di diversa natura», a causa dell’utilizzo degli impianti idrici di carico e scarico.
Che, in precedenza, aveva avviato un procedimento per accertamento tecnico preventivo, all’esito del quale, aveva introdotto il successivo giudizio ordinario nel quale chiedeva venissero acquisite le risultanze del predetto accertamento.
Si costituiva in giudizio la condomina convenuta esponendo come non si fosse al cospetto di nuova costruzione del bagno, bensì della ristrutturazione di quello precedente con un nuovo posizionamento dei due bagni già esistenti dagli anni ’70, epoca di costruzione dell’immobile in condominio.
Nel corso del giudizio veniva disposta una consulenza tecnica d’ufficio, risultata solo parzialmente conforme rispetto a quella espletata nel precedente accertamento preventivo.
Il Consulente tecnico d’ufficio (Ctu) nominato nel giudizio di merito, sebbene concordasse con il precedente nell’affermare che gli scarichi fossero rimasti nella originaria posizione imposta dal costruttore dell’intero edificio e, quindi, a confine con il muro di proprietà dell’attore, riteneva che «… il rumore originato dai servizi igienici … supera il limite di tollerabilità stabilito in + 3 db rispetto al rumore di fondo sia continuo che istantaneo … esclusivamente durante le fasi di carico e scarico della cassetta di scarico del wc del bagno al piano rialzato …durante l’utilizzo dei bagni del primo piano …».
Esaurita l’istruttoria il Tribunale di Napoli respingeva la domanda con compensazione delle spese di giudizio. La Corte partenopea rileva infatti come dall’elaborato peritale è emerso che la posizione degli scarichi dei bagni è rimasta immutata rispetto a quella originariamente fissata dal costruttore dello stabile, pur risultando detti scarichi rumorosi.
Ciò posto, ricorda il principio per cui «non avendo il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose carattere assoluto, ma essendo relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona alle abitudini degli abitanti, spetta al giudice del merito sia accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità che l’individuazione degli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell’ambito della normale tollerabilità (ex multis Cass. n. 3438/10)».
In altri termini, «il fastidio e la sua insopportabilità devono essere valutati caso per caso», atteso che «un rumore percepito non significa anche che sia intollerabile», anche perché l’intollerabilità dei rumori deve essere valutata anche in relazione alla sensibilità dell’uomo medio ed alla durata, continua ovvero occasionale, dell’immissione rumorosa.
Ciò sta a significare, chiosa La Corte territoriale, che «non sussiste un diritto al silenzio assoluto quanto piuttosto a non subire rumori eccessivi che superino la normale tollerabilità tenuto conto delle situazioni soggettive».
Ricorda, inoltre, come «una cosa è il rispetto della disciplina amministrativa in tema di soglie dei rumori (Dpcm 1/3/91), altra è la previsione codicistica secondo cui i rumori - specie quelli in un condominio - non devono risultare intollerabili (articolo 844 Cc)».
Il che si traduce nella circostanza per cui il rispetto del Dpcm 1 marzo 1991 non necessariamente implica la liceità dei rumori anche dal punto di vista del codice civile, dovendo altresì considerare tutte le circostanze oggettive relative allo stato dei luoghi e di tempo, rumore di fondo, ubicazione degli appartamenti, natura ripetizione e orario di produzione del rumore.
Ciò posto, considerato che, così come emerso dalla Ctu, «la causa dei rumori vada ricercata nelle modalità costruttive originarie dei villini, carenti di isolamento acustico (vizio strutturale accettato dalle parti fin dall’atto di acquisto», in una con la circostanza per cui i locali della convenuta risulterebbero disabitati sin da dopo l’anno 2016 e che, conseguentemente, i rumori sono stati necessariamente prodotti in modo discontinuo e in prima serata, la richiesta di risarcimento è stata respinta.

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