Condominio

Il compenso dell’amministratore non si prescrive in 5 anni e si detemina a forfait

di Valeria Sibilio

La giurisprudenza regola, attraverso l'articolo 1709 cc, la determinazione del compenso spettante all'amministratore di un edificio condominiale, come ha dimostrato la sentenza del Tribunale n°538 del 2018, originata dalla atto di citazione di un condòmino che conveniva a giudizio il proprio Condominio, rivendicando il pagamento del proprio compenso, quantificato in complessivi euro 36.505,56, per l'attività prestata quale amministratore del sodalizio, per il periodo dall'8.6.1996 all'8.6.2006, sostenendo di aver maturato tale diritto alla cessazione del proprio incarico, avvenuta nell'anno 2006, e che avrebbe potuto chiedere la corresponsione del relativo importo in un'unica soluzione a tale data, come previsto nella delibera assembleare dell'8/6/2006.
Costituendosi in giudizio, il Condominio convenuto, contestava l'esistenza delle ragioni creditorie avanzate dall'attore, spiegando domanda riconvenzionale diretta alla restituzione della somma di euro 2.177,51, indebitamente trattenuta dall'attore alla cessazione dell'incarico, chiedendo, in via gradata, che detto importo fosse compensato con il contrapposto credito rivendicato da esso. Il Condominio eccepiva, inoltre, la gratuità dell'attività svolta dall'attore, nonché la falsità del verbale assembleare 8.6.2006, irrilevante ai fini della sussistenza del credito spettante all'attore, in quanto mancante sia di una qualche determinazione dell'importo spettante all'amministratore, sia di assunzioni del debito da parte dei vari condòmini. Espletata la perizia per la quantificazione del compenso spettante all'amministratore, la richiesta avanzata dalla parte convenuta, di rinnovazione della indagine tecnica, veniva rigettata e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni.
I giudici del Tribunale di Potenza (sentenza 538/2018) hanno accolto la domanda proposta, rilevando che, in tema di condominio negli edifici, la determinazione del compenso spettante all'amministratore rimane regolata dall'art. 1709 c.c. (Cassazione n. 21966/2017 — n. 16698/2014) e la presunzione di onerosità del mandato può essere superata dalla previsione di un compenso forfettario, comprensivo di qualsiasi attività l'amministratore dovesse trovarsi ad eseguire nel corso del mandato. Nel caso in questione, lo svolgimento dell'attività da parte dell'attore non era stata contestata dal Condominio convenuto, il quale, eccependo la sola gratuità dell'opera prestata, non aveva fornito alcun elemento probatorio a dimostrazione del proprio assunto.
A prescindere dalle contestazioni sollevate dal Condominio, in merito alla scarsa rilevanza del verbale assembleare 8.6.96, il Consulente tecnico d'ufficio aveva correttamente effettuato la quantificazione del compenso spettante all'attore, determinato sulla base del richiamo e sull'applicazione dello stesso onorario riconosciuto al successivo amministratore condominiale, come indicato nel bilancio preventivo del 2007, stante l'inesistenza di parametri da utilizzare in tale fattispecie, non effettuando tale quantificazione in relazione all'attività straordinaria svolta dall'amministratore, non essendo stata, quest'ultima, assolutamente dimostrata da parte del suo autore . Anche l'eccepita prescrizione del diritto di credito del non appare fondata, in quanto il credito dell'amministratore condominiale, relativo sia alla retribuzione per l'incarico ricoperto che a quello per il rimborso delle somme anticipate nell'interesse del condominio, non sono assoggettati alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cc., difettando il requisito della periodicità dell'obbligazione.
Il Tribunale ha, perciò, accolto parzialmente la domanda proposta dall'attore, condannando il Condominio al pagamento, in suo favore, della somma di euro 6.534,47 oltre interessi legali, ed al pagamento delle spese e competenze di giudizio nella misura di un terzo, liquidandole, per intero, in complessivi euro 2.500,00 di cui euro 450,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, compensando i residui due terzi di detto importo, ponendo le spese della perizia nella misura di due terzi a carico del convenuto e di un terzo a carico dell'attore.

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