Condominio

Ascensore, risarcita la perdita di luce

di Selene Pascasi

Il condomino del pianterreno va risarcito se l’ascensore, posizionato nella corte comune, limiti aria e luce al suo appartamento incidendo sui suoi diritti sulle parti comuni. Lo afferma la Corte di cassazione con sentenza 23076 del 26 settembre 2018 (relatore Antonio Scarpa).

La proprietaria del piano terra aveva citato il condominio per ottenere il ristoro dei danni subìti: nella corte interna era stato montato un ascensore che oscurava la sua abitazione e le impediva di usare appieno il cortile. Domanda bocciata sia dal tribunale che in appello: non avendo impugnato le delibere che avevano dato l’ok all’impianto, non poteva più contestarne la validità. Ma, replica la condomina, è vero che una delibera nulla e non impugnata produce effetti ma questo non impedisce al danneggiato di agire per i danni da responsabilità civile seguiti a una scelta assembleare infelice.

Ricorso accolto. Per la Cassazione l’installazione di un ascensore su un’area comune, anche se serve a eliminare le barriere architettoniche, è comunque un’innovazione. E, come tale, non solo esige la maggioranza qualificata ma sarà vietata qualora renda parti comuni dell’edificio inservibili all’uso e al godimento anche di un solo condomino, procurando una «sensibile menomazione dell’utilità» intesa non come semplice disagio ma come vera e propria inutilizzabilità.

Inoltre, prosegue la Cassazione, anche se mai impugnata, la delibera che aveva dato il via ai lavori era nulla perché inerente un oggetto estraneo alla competenza assembleare. E, integrando un fatto potenzialmente idoneo a danneggiare il condomino che la disconosca, lo abilitava senz’altro a chiedere – anche con domanda separata e non subordinata a quella demolitoria – la condanna del condominio al risarcimento del danno.

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