Condominio

È furto sottrarre l’acqua al condominio

di Giulio Benedetti

Nel condominio l'acqua potabile corre all'interno delle tubature che sono parti comuni condominiali, ma la natura condominiale delle stesse non comporta la proprietà dell'acqua da parte dei condòmini . L'impianto idrico è poi vigilato dall'amministratore condominiale che deve curare l'igienicità delle acque di cui è responsabile secondo le norme del d.lgs. n. 31/2001.
La condominialità delle tubature non determina l'acquisto delle proprietà dell'acqua, in quanto comunque il condòmino deve pagarne il consumo individuale secondo le modalità di calcolo stabilite dal regolamento del condominio. Se il condòmino si impossessa dell'acqua senza pagarla commette il reato di furto aggravato come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 40158/2018.
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condòmino avverso la sentenza della Corte di appello che confermava la sentenza del tribunale che lo aveva condannato per furto aggravato poiché fraudolentemente si era allacciato alla rete idrica. In particolare il condòmino applicava al contatore una barra filettata di pari lunghezza in modo da oltrepassare la misurazione idrica. Nei motivi del ricorso il condòmino , oltre a lamentare una sua impossibilità a partecipare al giudizio per ragioni di salute, contestava la veridicità della deposizione del tecnico della società erogatrice del servizio idrico poiché, a suo dire, il suo appartamento era privo del contatore.
La Corte respingeva tali argomentazioni da un lato rilevando che il ricorrente era affetto da una faringite che non gli avrebbe comunque impedito la partecipazione al giudizio, dall'altro osservando l'inammissibilità della riproposizione di motivi di merito già valutati dal giudice di appello. Invero quest'ultimo accertava , tramite la deposizione del tecnico, che l'acqua veniva erogata all'interno dell'appartamento in modo che fosse escluso il contatore e quindi senza la registrazione dei consumi. Infatti il collegamento effettuato dal ricorrente all'impianto idrico era abusivo poiché effettuato con l'apposizione di una barra metallica che saltava il contatore. Pertanto la Corte di Cassazione affermava che tale condotta realizzava il furto aggravato fraudolento dell'acqua all'interno del condominio.

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