Condominio

Risarciti i danni da temporale se il «custode» non prova la corretta manutenzione

di Paolo Accoti

In tema di responsabilità per danni ex art. 2051 Cc (danno cagionato da cose in custodia), custodi sono tutti coloro i quali hanno il possesso o la detenzione della cosa, con tutti i conseguenti obblighi di manutenzione e vigilanza sulla stessa.
Pertanto, chi propone la domanda di risarcimento danni da cose in custodia è tenuto a provare che i danni subiti derivino dal rapporto di causalità tra l'evento dannoso con la cosa in custodia. E il custode, per liberarsi da una tale responsabilità – cosiddetta aggravata –, deve provare la presenza del caso fortuito, vale a dire dimostrare che il danno non era prevedibile né altrimenti evitabile con una condotta diligente.
Nello specifico, u n evento temporalesco di straordinaria intensità può, in generale, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore idonei ad escludere la responsabilità per il danno cagionato.
Nondimeno però, le esimenti non possono essere invocate se, pur in presenza di un evento piovoso eccezionale, i danni subiti siano stati determinati dall'inadeguatezza del sistema di smaltimento delle acque meteoriche della strada.
Inoltre, il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, sufficiente, di per sé solo, a configurare il caso fortuito, in quanto ciò non significa che esso non sia comunque prevedibile in base alla comune esperienza.
Infatti se pur è ammissibile che una pioggia di eccezionale intensità possa integrare gli estremi del caso fortuito, non appare corretto ritenere che tali eventi costituiscano sempre e comunque un caso fortuito, in considerazione del fatto che il custode deve comunque dimostrare che l'evento in questione sia stato da solo sufficiente a cagionare i danni lamentati, nonostante la diligente manutenzione e pulizia delle opere di smaltimento delle acque piovane. In altri termini, che i danni si sarebbero comunque prodotti nella stessa misura anche con una corretta e scrupolosa opera di manutenzione e pulizia dei beni in custodia.
Questi i principi di diritto riassunti nella sentenza del Tribunale di Latina, pubblicata in data 27 agosto 2018.
A seguito delle risultanze di un accertamento tecnico preventivo un condominio, in persona del suo amministratore, e alcuni condòmini personalmente, evocavano in giudizio il Comune e due società private per ottenere il risarcimento dei danni provocati da una inondazione di acqua, fango e detriti conseguenza della intense piogge che avevano interessato la zona e che avevano provocato danni all'androne e al piano seminterrato comune, nonché agli immobili di proprietà esclusiva dei condòmini attori.
I convenuti, costituitisi in giudizio, nel chiedere il rigetto delle domande evocavano la scriminante del caso fortuito, attesa l'eccezionalità dell'evento temporalesco.
Il Tribunale di Latina accoglieva parzialmente la domanda degli attori, facendo proprie le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo che aveva evidenziato una serie di concause originarie e generali e, in particolare, l'ostruzione dei “tombini” di scolo delle acque, siccome intasati da materiale alluvionale, rovi e detriti vari, circostanza peraltro già segnalata in precedenza dagli abitanti della zona.
Ciò posto, il Tribunale di Latina ricorda come «in materia di responsabilità per danni alluvionali la Suprema Corte ha precisato che sono custodi tutti i soggetti - pubblici o privati - che hanno il possesso o la detenzione della cosa (Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 20/10/2005, n. 20317), ed in quanto tali, hanno obblighi di manutenzione e di controllo sulla cosa custodita. Gli enti proprietari delle strade devono provvedere ad una serie di opere di manutenzione, gestione e controllo delle strade, delle loro pertinenze e arredi, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi; pertanto, tali enti sono responsabili per le cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c.».
Continua affermando come, in simili casi, chi propone domanda di ristoro del pregiudizio subito, deve provare il rapporto di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, mentre il «custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito - c.d. responsabilità aggravata- (Cass., 27/6/2016, n. 13222; Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass., 24/3/2016, n. 5877). Pertanto, il custode è tenuto a dimostrare che il danno verificatosi non era prevedibile né evitabile con una condotta diligente adeguata alla natura ed alla funzione della cosa in base alle circostanze del caso concreto, ponendo in essere attività di controllo, vigilanza e manutenzione gravanti sul custode secondo disposizioni normative, e secondo il principio generale del neminem laedere».
A tal proposito ricorda che «secondo la Cassazione, un temporale di particolare forza ed intensità, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, in astratto, integrare gli estremi del “caso fortuito” o della “forza maggiore”. L'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi. Tuttavia l'esimente del caso fortuito e quella della forza maggiore non possono essere invocate in relazione ai danni provocati da piogge, uragani, temporali e altre precipitazioni atmosferiche pur di particolare forza ed intensità, protrattasi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, se tali danni siano stati determinati dall'insufficienza del sistema di deflusso delle acque meteoriche della strada (Cass. sent. n. 5877/2016 del 24.03.2016,Cass. sent. n. 26545/2014). Inoltre, il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, sufficiente, di per sé solo, a configurare il caso fortuito, in quanto ciò non significa che esso non sia comunque prevedibile in base alla comune esperienza».
Occorre, tuttavia, tener presente che «che l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, per cui è certamente vero che una pioggia di eccezionale intensità può anche costituire caso fortuito, ma non è affatto vero che una pioggia forte costituisca sempre e comunque un caso fortuito. L'amministrazione, infatti, deve dimostrare - per evitare di pagare i danni - che le piogge in questione siano state da sole causa sufficiente dei danni nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte sua delle opere di smaltimento delle acque piovane; il che equivale in sostanza a dimostrare che le piogge siano state così intense (e quindi così eccezionali) che gli allagamenti si sarebbero verificati nella stessa misura pure essendovi stata detta scrupolosa manutenzione e pulizia (Cass. sent. n. 18877/2015, Cass. sent. n. 5658/2010)».
In definitiva, accertata l'omessa corretta manutenzione dei beni in custodia, i convenuti sulla scorta dei principi sopra espressi, sono stati condannati a risarcire il danno cagionato, oltre al pagamento delle spese del giudizio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©