Condominio

Ma si possono sciorinare i panni dal balcone?

di Anna Nicola

È consuetudine che vengano stesi i panni all'esterno del proprio balcone di condominio. Ciò è possibile con l'avvicinamento e l'esposizione dello stendino mobile al bordo del balcone oppure, per mezzo del fissaggio alla ringhiera del balcone stesso di stendibiancheria che si prolungano al di fuori della singola proprietà.
Spesso questo comportamento crea fastidio e a volte non è possibile fruire appieno delle pertinenze del proprio alloggio.
Ma è lecito tutto ciò?
In merito si ricorda una decisione della Suprema Corte del 2007 secondo cui <<lo stillicidio, sia delle acque piovane, sia, ed a maggior ragione, di quelle provenienti (peraltro con maggiore frequenza) dall'esercizio di attività umana, quali quelle derivanti dallo sciorinio di panni mediante sporti protesi sul fondo alieno (pratiche comportanti anche limitazioni di aria e luce a carico dell'immobile sottostante), per essere legittimamente esercitato, debba necessariamente trovare rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc o, comunque, ove connesso alla realizzazione un balcone aggettante sull'area di proprietà del vicino, essere esplicitamente previsto tra le facoltà del costituito diritto reale>> (Cass. 28 maggio 2007 n. 7576).
Pertanto, le prime disposizioni da analizzare sono quelle in tema di stillicidio: questa non sanciscono alcun riconoscimento generale del diritto a sciorinare i panni. Simile potere può essere previsto con l'istituzione di una servitù. Il contenuto del caso di specie non è statuito dalla legge ma può normarsi con la previsione che il proprietario del fondo servente decida di sottostare a questa tipologia di limitazione dal condomino del piano superiore.
Occorre quindi verificare il contenuto del proprio atto d'acquisto e del regolamento dell'edificio, tenendo as mente che solo il regolamento contrattuale può essere idoneo a sacire e disciplinare questa servitù.
Indipendentemente da ciò, l'esercizio prolungato nel tempo e pacifico di questo comportamento può comportare l'usucapione della servitù. In merito bisogna tener conto dello stato dei luoghi e dell'attività
I regolamenti di polizia locale del comune in cui è ubicato l'immobile possono avere disposizioni al riguardo. Molti di essi sanciscono il divieto in toto di queste pratiche o in determinate fasce orarie onde tutelare il decoro urbano. Ove così fosse, non c'è servitù che tenga: se il regolamento di polizia lo vieta, è illecito stendere i panni se non eventualmente secondo le modalità prescritte da quest'ultimo
Il soggetto che ritiene di essere danneggiato dalla condotta illecita altrui, verificato che il proprio atto di acquisto, il regolamento di condominio e quello della polizia se dispongono una certa condotta, può diffidare di tenere comportamenti illeciti, segnalando il caso anche alla polizia municipale
I giudici di legittimità hanno evidenziato che lo <<stillicidio, sia delle acque piovane, sia, ed a maggior ragione, di quelle provenienti (peraltro con maggiore frequenza) dall'esercizio di attività umana, quali quelle derivanti dallo sciorinio di panni mediante sporti protesi sul fondo alieno (pratiche comportanti anche limitazioni di aria e luce a carico dell'immobile sottostante), per essere legittimamente esercitato, debba necessariamente trovare rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc o, comunque, ove connesso alla realizzazione un balcone aggettante sull'area di proprietà del vicino, essere esplicitamente previsto tra le facoltà del costituito diritto reale>> (Cass. 28 maggio 2007 n. 7576).

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