Condominio

L'appropriazione indebita dei documenti condominiali

di Giulio Benedetti

La documentazione condominiale ha un'importanza decisiva nella vita dell'edificio non soltanto per quanto riguarda la contabilità, ma anche per i dati fiscali e di conformità delle parti comuni alla normativa tecnica , edilizia ed urbanistica. Occorre notare che il d.m. n. 37/2008 afferma che la mancata presenza delle documentazione tecnica e di conformità degli impianti alle norme tecnica li rende inutilizzabili e l'amministratore , secondo quanto previsto dagli articoli 2051 c.c e 40 c.p., deve interrompere l‘esercizio dei medesimi fino alla loro regolarizzazione .
Nel caso in cui l'amministratore non consegni ai condomini tale documentazione tecnica lo strumento indispensabile è costituito dal ricorso di urgenza , previsto dall'art. 700 c.p.c., al giudice che può imporne la consegna immediata al possessore . La mancata consegna di tale documentazione, oltre alle somme illecitamente trattenute, legittima i condomini a presentare nei confronti dell'amministratore una querela per il reato di appropriazione indebita. La Corte di Cassazione ( ord. n. 38291/2018) ha dichiarato inammissibile un ricorso di un amministratore condominiale avverso la sentenza di condanna per il reato di appropriazione indebita delle somme e della documentazione condominiale. La Corte afferma che ricorre l'appropriazione indebita a fronte della confessata distrazione delle somme condominiali di cui l'amministratore aveva il possesso.
Viene richiamata la precedente giurisprudenza (C.Cass. sent. n. 29451/2019 per cui tale reato è istantaneo e si consuma con la prima condotta appropriativa , ovvero quando l'agente compie sulla cosa un atto di dominio con la volontà di tenere la cosa come propria. Il caso trattato riguardava la condotta appropriativa della documentazione condominiale da parte del precedente amministratore , non nel momento della sua revoca e della nomina del successore, ma nel momento in cui l'agente , volontariamente negando la restituzione della contabilità detenuta , si era comportata come signore della cosa. Tale fatto inficiava la possibilità del condominio di chiedere il suo recupero anche perché l'amministratore non ha il diritto alla ritenzione della stessa , come il locatore nel caso di addizioni alla cosa locata ex art. 1593 c.c., finchè venga pagato per dei suoi presunti crediti.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 29451/2013 afferma che per realizzare il reato di appropriazione indebita basta che l'ingiusto profitto sia potenziale , non essendo necessario che esso si realizzi effettivamente e non deve connotarsi in senso patrimoniale. Inoltre la Corte di Cassazione (sent. n. 34196/2018) sostiene che la cessazione dalla carica di amministratore di condominio determina la consumazione del delitto di appropriazione al condominio, poiché in tale momento, in mancanza della restituzione di somme ricevute nel corso della gestione si verifica con certezza l'interversione del possesso.

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