Condominio

L’amministratore in società versa i contributi ai «commercianti» Inps

di Rosario Dolce

Lo svolgimento dell’attività di amministratore di condomini, in forma societaria, comporta, sul piano reddituale e contributivo, l’assoggettamento del reddito generato alla cassa della Gestione Commercianti e non a quella separata dell’Inps, relative alle professioni non ordinistiche.

Così ha statuito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la Sentenza 21900/2018.

Il caso prende spunto dall’impugnazione di due cartelle esattoriali aventi a oggetto un’intimazione di pagamento per contributi previdenziali relativi alla gestione commerciale da parte di un amministratore veneto, il quale aveva organizzato la propria attività tramite una Società in nome collettivo, avvalendosi dell’ausilio della moglie.

A seguito di alterni esiti, in primo e secondo grado, sul diritto all’annullamento delle pretese contributive da parte dell’Inps, secondo quanto previsto dalla legge 160/75, articolo 29, comma 1l; la vicenda è stata rimessa alla Corte di Cassazione.

Secondo l’amministratore ricorrente non sussisterebbero nei suoi confronti i presupposti dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, dato che l’attività da lui svolta non ha natura commerciale, ma carattere professionale ed intellettuale. Inoltre, le dimensioni della azienda (formata dallo stesso amministratore e dalla moglie, in assenza di dipendenti) sono tali da rendere equivoco lo stesso presupposto contributivo.

Secondo il giudice di legittimità, invece, non si può prescindere dalla forma societaria con cui si è deciso di svolgere l’attività amministrativa. Presupposto imprescindibile per l’assoggettamento a alla predetta “forma contributiva” è, difatti, l’esercizio di un’attività commerciale e la gestione della medesima come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di società a responsabilità limitata (si veda, in questo senso, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza n 3145 del 2013).

La composizione della compagine con soli stretti familiari e in assenza di dipendenti non esclude, quindi, che l’attività di amministrazione condominiale sia espletata attraverso il complesso organizzato dei beni sociali e in virtù il distinto soggetto giuridico costituito dalla società commerciale.

Risulta provato agli atti, inoltre, che il ricorrente partecipava al lavoro aziendale con i caratteri dell’abitualità e della prevalenza (essendo, tra l’altro, pensionato e non svolgendo altre attività soggette a diverse forme di contribuzione alla gestione separata, per cui non si poneva neppure la questione di una ipotetica doppia iscrizione), l’atto di impugnazione è stato respinto previa condanna alle spese in favore dell’ente previdenziale resistente.

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