Condominio

Il preventivo è un optional se il consuntivo viene regolarmente approvato

di Paolo Accoti

Nessuna norma del codice civile prevede che l'approvazione del bilancio consuntivo debba essere preceduta da quello preventivo, conseguentemente, legittima si appalesa l'approvazione del rendiconto in assenza di approvazione del bilancio preventivo.
Ed invero, in tema di approvazione dei bilanci del condominio non è prevista alcuna rigida successione temporale nella valutazione dei vari rendiconti esposti dall'amministratore, pertanto, in assenza di un esplicito divieto imposto dal regolamento contrattuale, legittima risulta l'approvazione del bilancio consuntivo senza prendere in esame la situazione finanziaria relativa al periodo precedente.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Sassari nella sentenza pubblicata in data 24 agosto 2018.
Una società condomina impugnava la delibera condominiale con la quale, tra l'altro, era stato approvato il bilancio consuntivo, eccependo la tardività dell'avviso di convocazione per l'anzidetta assemblea e, comunque, l'illegittima approvazione del rendiconto atteso che la stessa non è stata preceduta dall'approvazione del bilancio preventivo. Chiedeva, pertanto, l'annullamento della delibera. Resiste in giudizio il condominio chiedendo il rigetto della domanda.
Nelle more del giudizio le parti in causa dichiaravano l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale di Sassari, nel dare atto della cessazione della materia del contendere, entra nel merito della controversia al fine di valutare l'eventuale soccombenza virtuale, anche in relazione all'addebito delle spese di giudizio.
Preliminarmente, rigetta l'eccezione relativa alla tardività dell'avviso di convocazione atteso che, dall'attestazione dell'avviso di consegna emerge come, la raccomandata contenente l'avviso di convocazione per l'assemblea del 8.06.2015 non è stata consegnata in data 27.5.2015 per assenza del destinatario, con contestuale emissione dell'avviso di giacenza ritirato, tuttavia, solo in data 9.5.2016.
Ciò posto, trattandosi di atto cd. recettizio, ricorda il principio per cui <<in tema di condominio, l'avviso di convocazione dell'assemblea, ex art. 66 disp. att. c.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”), è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ex art. 1335 c.c., con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro” (Cass sent n 23396/2017, Cass. sent n 22311/2016 cass n 6527/2003).>>.
Da ciò la tempestività dell'avviso di convocazione.
Quanto alla doglianza relativa al fatto che l'approvazione del bilancio consuntivo non è stata preceduta dall'accettazione del preventivo rileva <<che nessuna norma codicistica prevede, in tema di approvazione dei bilanci consuntivi del condominio, “il principio dell'osservanza di una rigorosa sequenza temporale nell'esame dei vari rendiconti presentati dall'amministratore e relativi ai singoli periodi di esercizio in essi considerati, con la conseguenza che va ritenuta legittima la delibera assembleare che (in assenza di un esplicito divieto pattiziamente convenuto al momento della formazione del regolamento contrattuale) approvi il bilancio consuntivo senza prendere in esame la situazione finanziaria relativa al periodo precedente, atteso che i criteri di semplicità e snellezza che presiedono alle vicende dell'amministrazione condominiale consentono, senza concreti pregiudizi per la collettività dei comproprietari, finanche la possibilità di regolarizzazione successiva delle eventuali omissioni nell'approvazione dei rendiconti” (Cass n 8251/2017).>>.
Osserva, peraltro, come <<”nel condominio di edifici, l'erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni essenziali non richiede la preventiva approvazione dell'assemblea, trattandosi di esborsi cui l'amministratore provvede in base ai suoi poteri e non come esecutore delle delibere dell'assemblea; la loro approvazione è, invece, richiesta in sede di consuntivo, giacché solo con questo si accertano le spese e si approva lo stato di ripartizione definitivo, che legittima l'amministratore ad agire contro i condomini morosi per il recupero delle quote a loro carico” (Cass n 454/2017).>>.
Pertanto, nessuna illegittimità del verbale di approvazione del bilancio consuntivo può essere riconosciuta sotto questo profilo e la domanda, quindi, deve essere respinta con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.

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