Condominio

I rumori provenienti dal vicino vanno provati

di Anna Nicola

Le immissioni in condominio sono un'annosa questione che spesso si affaccia sui nostri tribunali
Spesso il problema è comprendere il grado di tollerabilità della singola attività rumorosa. Se viene superato il limite medio, il condomino rumoroso viene condannato a terminare l'attività da cui derivano i fastidi
Un aiuto in più a chiarire il concetto di normale tollerabilità arriva, come vedremo più avanti, dalla legge 447 del 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico).
Sta di fatto che in genere è sufficiente dimostrare che i rumori del vicino abbiano superato di 3 dB il rumore di fondo (se i rumori si verificano nelle ore notturne) oppure che abbia superato di 5 dB il rumore di fondo (se i rumori si verificano di giorno). Anche in tal caso però si deve tenere conto del secondo comma dell'art. 844 c.c. secondo cui il giudice deve valutare il caso cercando di contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e può tenere conto della priorità di un determinato uso.
La legge 447/1995 parte dal presupposto che i rumori provocano un danno alla salute, bene protetto dall'articolo 32 della Costituzione e per questo motivo all'articolo 9 stabilisce un potere di ordinanza in capo al Sindaco come ufficiale di governo.
L'ordinanza può obbligare colui che provoca le immissioni a cessare immediatamente le stesse o a ridurne l'entità in modo da rientrare nella normale tollerabilità.
Per poter emettere questa ordinanza è comunque necessario l'intervento dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (ARPA) che deve effettuare i rilievi tecnici per misurare l'entità dei rumori in decibel.
Nel giudizio civile, la soglia della normale tollerabilità delle immissioni può essere accertata facendo ricorso a mezzi di prova di natura squisitamente tecnica, posto che solo un esperto è in grado di accertare l'intensità dei suoni e delle immissioni di gas e fumo.
Al tempo stesso è possibile per il Giudice ricorrere all'audizione di testi che abbiano avuto una diretta percezione sensoriale di tali rumori e/o immissioni.
Se anche la consulenza tecnica di parte non ha valore di prova precostituita, la parte è libera di chiamare a testimoniare il proprio CTP sui fatti dallo stesso accertati nella relativa perizia, i quali, se confermati in sede di prova testimoniale, acquisiscono valore di piena prova su cui il Giudice può fondare il suo convincimento. E' chiaro che in sede di giudizio di legittimità può trovare ingresso una riesamina dei fatti posti a fondamento del libero convincimento del giudice del merito, al fine dell'ottenimento di una pronuncia più favorevole alla parte che sia risultata soccombente in secondo grado. Il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione verte infatti unicamente sull'esame di eventuali vizi dell'iter formativo che ha portato alla decisione del giudice del merito.
<<In tema di immissioni, i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. costituiscono tipicamente accertamenti di natura tecnica che, di regola, vengono compiuti mediante apposita consulenza d'ufficio con funzione “percipiente”, in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, l'intensità dei suoni o delle emissioni di vapori o gas, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone, potendosi in tale materia tuttavia ricorrere alla prova testimoniale quando essa verta su fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti e non si riveli espressione di giudizi valutativi (Cass. Sez. 2, 20/01/2017, n. 1606). Spetta, in ogni modo, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa, supponendo tale accertamento un'indagine di fatto, sicché nel giudizio di legittimità non può chiedersi alla Corte di cassazione di prendere direttamente in esame l'intensità, la durata, o la frequenza dei suoni o delle emissioni per sollecitarne una diversa valutazione di sopportabilità (Cass. Sez. 2, 05/08/2011, n. 17051; Cass. Sez. 2, 12/02/2010, n. 3438; Cass. Sez. 2, 25/08/2005, n. 17281)>> (Cass. 6867/2018)
L'uso di insonorizzazioni, la predisposizione di accorgimenti tecnici come quello della realizzazione del cosiddetto <<tetto sonoro>>, e l'utilizzo di sistemi di controllo e di limitazione della potenza degli impianti acustici, consentono in genere di far rientrare la rumorosità entro il cosiddetto limite della normale tollerabilità.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©