Condominio

Formazione, il rebus della decadenza

di Vincenzo Vecchio

Come ogni anno, all’approssimarsi della data del 9 ottobre, molti amministratori di condominio si pongono il problema del completamento dei corsi di formazione periodica annuale, con un corso della durata di almeno 15 ore.

Anche se l’articolo 1129 del Codice civile non prevede tale adempimento tra le gravi irregolarità, l’amministratore inadempiente non potrà assumere incarichi per l’anno successivo e la sua nomina non è valida. Ma a differenza di altre violazioni degli obblighi il mancato adempimento di quello formativo non ha conseguenze automatiche di decadenza.

Il quarto comma dell’articolo 71 bis delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, infatti commina la cessazione dall’incarico alla perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma e non indica quindi il mancato adempimento formativo previsto alla lettera g) tra le cause di cessazione dell’incarico.

Le sentenze non sono univoche. Una sentenza del Tribunale di Padova (24 marzo 2017 ,n. 818) riconosce ai singoli condòmini il diritto «ad avere come amministratore una persona qualificata» e fa conseguire la nullità alla nomina di un amministratore inadempiente per gli obblighi formativi. Ma una precedente sentenza del Tribunale di Genova del 3 giugno 2016 aveva considerato la norma sulla obbligatorietà della formazione ricorrente una disposizione priva di sanzione.

Per quanto attiene la decorrenza dell’obbligo si ritiene che la data sia quella di entrata in vigore del Dm 140/14 e quindi il 9 ottobre di ogni anno (su questo il Tribunale di Padova esprime parere conforme): non quindi anno solare ma anno dall’entrata in vigore del decreto. Pertanto entro tale data ogni amministratore di condominio deve completare positivamente il corso di formazione periodico se non vuole incappare nelle eventuali procedure di revoca promossa da qualche condòmino.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©